Esami di avvocato, la valutazione della Commissione deve essere chiara e motivata

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sabato 17 Dicembre 2016 - 10:41

L’avvocato Delia: "E' un traguardo di civilità giuridica non essendo ammissibile subire una bocciatura senza comprenderne le ragioni e senza che poi tale valutazione possa essere censurata dal Giudice amministrativo”

Gli aspiranti avvocati devono essere valutati dalle commissioni con un voto chiaro e motivato. E' il principio espresso dai giudici del CGA che, ribaltando la posizione del Tar di Catania, ha accolto l'appello dell'Avvocato Santi Delia a difesa di giovani praticanti avvocati la cui prova era stata ritenuta insufficiente senza spiegazione alcuna. Si tratta del primo degli appelli accolti relativi alla sessione di esami messinese. "E' un traguardo di civilità giuridica non essendo ammissibile subire una bocciatura senza comprenderne le ragioni e senza che poi tale valutazione possa essere censurata dal Giudice amministrativo" commenta il legale messinese.

Secondo il CGA "il riferimento che viene fatto dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativo".

“La Commissione della Corte d'appello de L'Aquila, che aveva il compito di correggere gli elaborati degli aspiranti avvocati messinesi, aveva introdotto – spiega l’avvocato Delia – un metodo di correzione assai originale nel tentativo di superare il vaglio del giudice amministrativo che, lo scorso anno, aveva ritenuto illegittima la bocciatura sulla base del solo voto numerico. Se devi bocciare, aveva detto l'anno prima il TAR Catania, devi motivare non basta valutare 25 o 28 un compito. La Commissione abruzzese, allora, aveva apposto un timbro a tutti gli elaborati dei messinesi bocciati con il quale "motivava" le proprie decisioni: il compito, ad esempio, è da 25 con riguardo ai criteri generali a, b, e c”.

Al TAR etneo questa scelta sembrò corretta e rispettosa della Legge tanto che "nella vicenda in esame – diversamente da quelle analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata, adottate nella presente e nelle precedenti udienze camerali – il ricorso non risulta assistito da profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, relativamente alla censura inerente il voto numerico, al fatto che il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di L’Aquila, contiene il riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati".

I candidati catanesi e palermitani, dunque, in quanto la loro correzione era solo numerica avevano ottenuto la ricorrezione (da parte del TAR) quelli messinesi no. A loro doveva bastare quel timbro.

"Il CGA, con motivazione assai coraggiosa ed innovativa – dice ancora l'avvocato Santi Delia – censura la prassi, avallata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle Commissione di valutazione degli elaborati scritti degli aspiranti avvocati affidate al solo voto numerico chiarendo che senza ulteriori accorgimenti quest'ultimo risulta opaco e incomprensibile". Secondo il C.G.A., in particolare, "il riferimento che viene fatto dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativo".

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