Milazzo. Precisazione dell´Amministrazione comunale sul regolamento delle unioni civili

Milazzo. Precisazione dell´Amministrazione comunale sul regolamento delle unioni civili

Milazzo. Precisazione dell´Amministrazione comunale sul regolamento delle unioni civili

domenica 10 Ottobre 2010 - 18:15

Cittadina in pieno fermento

L´assessore D´Amore ha ritenuto opportuno precisare con una propria nota come sia -fuorviante e inutilmente polemico aprire un dibattito sul tema insussistente delle nozze gay-.

-Avrei fatto volentieri a meno di intervenire per precisare cose evidenti a chi ha letto il regolamento di cui trattasi ( in fondo all’articolo il regolamento completo) – precisa D´Amore – ;le nozze gay sono semplicemente impossibili per legge italiana e nessun regolamento comunale può avocare a se, nella sostanza, prerogative proprie del Parlamento.-

È per questo che, anche se il provvedimento è ancora in itinere e deve essere approvato dal consiglio comunale, l´amministrazione ha preferito anticipare il breve testo in esame da cui è possibile comprendere come il tema, eticamente controverso,non può, ne -, oggetto di discussione.

Dalla sola lettura dei 7 articoli si evince chiaramente come i cittadini che, convivendo, intendono -registrare- questo stato di fatto possono farlo senza che ciò attribuisca loro alcuna prerogativa o diritto.

“Sarebbe quindi- precisa l’assessore D’Amore- già un salto ardito parlare di riconoscimento delle coppie di fatto, e lo è ancor di più parlare di nozze gay, come peraltro invece si è fatto in maniera pressoché esclusiva e certamente fuori luogo.

“Se partendo- conclude D’Amore- dal regolamento proposto si vuole solo prendere spunto per un confronto civile che vada oltre quanto già scritto, ben venga il dibattito sulle implicazioni etiche e religiose del matrimonio dei separati, di coloro che non intendono legarsi in matrimoni o sulle coppie omosessuali. Va però premesso che tale dibattito è fuori dal tema di quanto oggi previsto dal Regolamento”.

Schema di regolamento per la tenuta del Registro delle Unioni Civili

Articolo l

La Città di Milazzo riconosce le unioni civili come fattispecie meritevole di riconoscimento ed in tal senso

istituisce un apposito elenco chiamato: “Registro delle Unioni Civili”. Questo elenco è tenuto presso la

l’ufficio anagrafe del Comune il quale provvede alla registrazione, alle annotazioni ed alle variazioni di cui

agli articoli seguenti.

Articolo 2

L’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili può essere richiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti

requisiti:

a) due persone maggiorenni sia cittadini italiani che stranieri

b) assenza di vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela

c) residenza nel comune di Milazzo

d) coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell’istanza)

e) aventi stato civile libero o separato da almeno tre anni

f) non iscritte in analoghi registri tenuti presso altre amministrazioni comunali

g) legati da:

1) vincoli affettivi

2) motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale

Articolo 3

Al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco gli interessati dovranno presentare apposita istanza su modello

all’uopo predisposto dall’ufficio con cui siano attestati la sussistenza dei requisiti prescritti; la domanda di cui

al modello sopraccitato:

a) deve essere presentata dagli interessati congiuntamente.

b) deve essere accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale gli

instanti, congiuntamente, dichiarino la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

L’Unione cessa immediatamente tutti i suoi effetti e produce la cancellazione d’Ufficio dall’Elenco:

a) quando venga accertato dall’Ufficio Anagrafe il venir meno della situazione di coabitazione o di dimora

abituale nel Comune di Milazzo.

b) nel caso di una dichiarazione del venir meno della situazione di coabitazione o di dimora, abituale nel

Comune di Milazzo o della reciproca assistenza morale e/o materiale, resa al funzionario competente, da

una o da entrambe le persone interessate.

Articolo 5

Il Funzionario effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni sul Registro delle Unioni

Civili entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.

Articolo 6

Le annotazioni a margine sul Registro o delle Unioni Civili riguardano la cessazione della Unione, quando si

verificano le condizioni dì cui all’art. 4 e l’attestazione della morte o del matrimonio di uno o di entrambi gli

iscritti; tali attestazioni dovranno essere comunicate all’Ufficio Anagrafe dall’Ufficio di Stato Civile del Comune.

Articolo 7

Per i fini consentiti dalla Legge ed a richiesta degli interessati, l’Ufficio Anagrafe attesta l’iscrizione degli

stessi nel Registro delle Unioni Civili.

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