Aggiudicazione lavori Porto di Tremestieri, Pelagus diffida il Commissario

Aggiudicazione lavori Porto di Tremestieri, Pelagus diffida il Commissario

Aggiudicazione lavori Porto di Tremestieri, Pelagus diffida il Commissario

sabato 21 Agosto 2010 - 17:50

Il Consorzio Stabile veneziano scrive a Buzzanca in merito alle presunte violazioni di legge ed anomalie secondo le quali dovrebbero esse messe “fuori gioco” la Sigenco, alla quale sono stati assegnati i lavori, la Co.Ed.Mar e il Consorzio Stabile di Vicenza

Più di un mese fa l’aggiudicazione dei lavori inerenti la piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale. La Commissione conclude l’esame dei ribassi d’asta praticati dalle imprese e affida alla catanese Sigenco Spa l’appalto da 80 milioni di euro. C’è però subito l’ombra di un ricorso al Tar preannunciato da uno dei concorrenti, il Consorzio Stabile Pelagus di Venezia, che in graduatoria si piazza alle spalle della vincitrice Sigenco, della Co. Ed. Mar. di Chioggia e del Consorzio Stabile Infrastrutture di Vicenza, sul quarto gradino tra le otto partecipanti alla gara.

Non c’è ancora il ricorso ma arriva un atto di diffida rivolto al Commissario Delegato per l’Emergenza Traffico, il sindaco Giuseppe Buzzanca. Un atto presentato in virtù di alcune “evidenti violazioni di legge” rilevate nel corso della procedura avviata dalla Commissione nominata per l’aggiudicazione provvisoria e legate al principio generale della par condicio in relazione alla posizione della società Co. Ed. Mar. e del Consorzio Stabile Infrastrutture, per le quali Pelagus aveva già chiesto formalmente l’esclusione. Le motivazioni sono legate al principio generale di cui al comma 8 dell’art. 90 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, secondo il quale “incorre nel divieto il partecipante alle procedure di affidamento di lavori che abbia predisposto o abbia avuto modo di conoscere, anche indirettamente, la progettazione preliminare, in quanto è sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all’intervento, a costituire un vulnus al principio generale della par condicio”. E ciò, secondo la Pelagus, che ha inviato al primo cittadino tutta la documentazione completa, sarebbe abbondantemente avvenuto.

Il presidente del Consorzio Stabile Pelagus Scarl, Angela Tiozzo Brasiola, ha puntato l’indice anche sulle procedure di verifica avviate dalla Commissione in ordine ad alcune anomalie nell’offerta presentata dalla Sigenco. Nello specifico il “ricorrente” ha sollecitato l’accertamento dell’eccesso di ribasso nell’ottica del “rischio che ciò possa essere stato tradotto in un’offerta tecnica sottodimensionata con conseguenti elementi di gravità oltre che in un risultato di falso confronto concorrenziale”.

Nonostante le “sollecitazioni”, la Commissione ha ritenuto di non dover accogliere i rilievi formulati dal Consorzio Pelagus in merito alle situazioni di presunta incompatibilità rimarcate dalla Pelagus a carico della Co. Ed. Mar. s.r.l. e del Consorzio Stabile Infrastrutture (sollecitata l’immediata esclusione), così come quelli relativi alla Sigenco Spa, concernenti l’anomalia dell’offerta (sottodimensionamento del progetto – carenza di istruttoria) e la validità del contratto di avvalimento (reverse charge – elusione Iva), così confermando la graduatoria provvisoria. Nel frattempo, come specificano i rappresentanti della Pelagus (il Prof. Ing. Cesare Fulci assistito dagli avvocatti Rosario Achille Grasso del Foro di Venezia e Paolo Turiano Mantica del Foro di Messina), sarebbe emersa una ulteriore e ancor più grave irregolarità che investirebbe direttamente la posizione della Sigenco Spa.

La società catanese, insieme alla Tecnis S.p.A. e ad altre Imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, fa parte del Consorzio stabile a.r.l. Uniter. Anche la Tecnis S.p.A. ha partecipato alla procedura aperta presentando autonoma documentazione ed altrettanto autonoma offerta. La Pelagus si appella all’art. 36, comma 5, del D. Leg.vo n. 163 del 2006, che espressamente prevede il divieto di partecipare “alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati” e che l’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione alla fattispecie dell’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). C’è da sottolineare, comunque, che in questo caso si tratterebbe di due consorziati, dunque il riferimento legislativo sarebbe tutto da interpretare.

Considerate tutte le ragioni esposte, lo scrivente diffida il sindaco, previa rivalutazione dei motivi di esclusione e delle riflessioni sull’anomalia dell’offerta, “ad approvare in via definitiva la graduatoria relativa alla procedura aperta in questione”, avvisando che, in difetto, “sarà costretto ad avviare tutte le opportune iniziative di carattere giudiziario, compresa la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica”.

Ricordiamo infine che qualora il sindaco decidesse di non raccogliere l’atto di diffida della Pelagus e la stessa dovesse ricorrere al Tar, i poteri speciali di Commissario gli permetterebbero comunque di procedere con la firma del contratto e la consegna dei lavori, che seconda l’attuale previsione dovrebbe avvenire nella seconda metà di settembre.

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