Consiglio provinciale, settembre si avvicina. Muscarello: per l’eventuale reintegro di Bartolotta si attenda la sentenza definitiva

Consiglio provinciale, settembre si avvicina. Muscarello: per l’eventuale reintegro di Bartolotta si attenda la sentenza definitiva

Consiglio provinciale, settembre si avvicina. Muscarello: per l’eventuale reintegro di Bartolotta si attenda la sentenza definitiva

venerdì 16 Luglio 2010 - 09:18

Tra poco meno di due mesi il consigliere sospeso dovrebbe tornare a palazzo dei Leoni nonostante non sia ancora arrivata la sentenza di secondo grado. Il “subentrato” scrive al prefetto e al presidente della Corte d’Appello di Messina

La vicenda risale allo scorso marzo. Il prefetto di Messina Francesco Alecci sospende dall’incarico di consigliere provinciale Nino Bartolotta, decisione legata alla sentenza di primo grado pronunciata dai magistrati della prima sezione penale del Tribunale di Messina, che condannano l’ex commissario dell’Ente Fiera per il reato di peculato d’uso. Bartolotta, nella precedente carica di sindaco di Santa Teresa di Riva, insieme all’assessore allo Sport del centro jonico Massimo Rizzo e al consigliere comunale Alessandro Fleres, avrebbe inserito tra i componenti della delegazione che andò a sostenere il gemellaggio tra il comune tirrenico e il comune francese di Fuveau, anche le consorti, che beneficiarono senza alcun titolo istituzionale delle somme dedicate al loro vitto ed alloggio. Per lui (come per gli altri imputati) comminata la pena di due anni d’interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dal consiglio provinciale per 18 mesi, in attesa del secondo grado di giudizio.

A breve proprio questo termine scadrà, e Antonino Muscarello, che intanto ha preso il suo posto come primo dei non eletti della lista “Autonomisti Mpa”, dovrà lasciargli il posto. Per questo il giovane consigliere, intanto transitato nel gruppo Udc-D’Alia, ha scritto al prefetto, al presidente della Provincia, al presidente del consiglio provinciale, all’assessore regionale agli Enti Locali e al presidente della Corte d’Appello di Messina, nell’intento di evidenziare tutta una serie di fattori: «Come certamente sapranno le Autorità – scrive Muscarello -, essendo state interessate del relativo iter burocratico, la mia nomina a Consigliere Provinciale è avvenuta in sostituzione del Sig. Bartolotta Antonino, eletto nel collegio n. 6 di Taormina nonostante a suo carico vi fosse una sentenza di condanna del Tribunale di Messina a due anni di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per la commissione del reato previsto e punito dall’art. 314 c.p. (peculato), circostanza questa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 D.Lgs 267/2000, comporta la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere Provinciale. Devo ricordare che, nonostante la detta sentenza, emessa nell’anno 2006, fosse precedente alla consultazione elettorale, avvenuta nel giugno del 2008, e che dunque la connessa condizione di sospensione dalla carica fosse conosciuta dal Bartolotta, lo stesso non ha inteso né uniformarvisi in attesa che l’iter giudiziario delle sue vicende penali fosse concluso, né informare gli Enti deputati ad un primo sommario controllo di legittimità della elezione e/o dell’assunzione della carica, dichiarando ripetutamente sia in sede di presentazione della candidatura che di giuramento la sua idoneità alla funzione di Consigliere Provinciale».

«Infatti – prosegue Muscarello – solo a seguito di un esposto/denuncia firmato da decine di cittadini residenti del collegio 6 di Taormina, ed io tra questi, è stato possibile per gli Enti preposti, il Prefetto innanzitutto, rendersi conto della situazione del sig. Bartolotta e, fatte le opportune verifiche, disporne, in data 05/03/2009, la sospensione dalla carica per un periodo di mesi diciotto, rendendo così possibile la detta sostituzione, in forza delle regole stabilite per gli Enti Locali in eventualità di questo tipo».

E’ da rilevare che il processo penale a carico di Bartolotta, il quale ha appellato la detta sentenza n. 912/06, non si è ancora definito in sede di appello, poiché l’udienza per la discussione del gravame proposto, originariamente fissata per il mese di marzo 2010, è stata ulteriormente rinviata alla prima settimana del mese di ottobre 2010. Tale circostanza fa sì che allo scadere del termine del periodo di sospensione dalla carica di mesi diciotto a carico dello stesso Bartolotta, e cioè dalla data del 5 settembre 2010, sarà possibile per lo stesso chiedere di essere reintegrato in seno al consiglio provinciale senza che, nel frattempo, la sua situazione personale relativa al procedimento penale sia, né in senso favorevole né in senso sfavorevole, mutata, poiché come detto il processo di appello verrà discusso solo un mese dopo, nei primi giorni di ottobre.

«Ciò potrebbe comportare – continua Muscarello – che Bartolotta, riassunte per un mese le funzioni di Consigliere Provinciale solo in virtù della scadenza del termine di mesi diciotto, fosse poi soggetto ad un nuovo provvedimento di sospensione di mesi dodici, nel caso in cui la Corte di Appello ne confermasse la condanna, e tutto ciò nel solo volgere di poche settimane». Infatti l’art. 59 del citato D. lgs. 267/200 dispone al comma 2 che: “Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto”.

«I diciotto mesi di sospensione dalla carica previsti dall’art. 59 D.Lgs. sono apparsi al legislatore quelli congrui per fare valere le proprie ragioni di opposizione alla condanna penale in sede di appello prosegue il centrista – , ed i successivi dodici mesi di sospensione in caso di mancato accoglimento dell’appello sono apparsi quale tempo necessario e sufficiente ad eventuali ricorsi per Cassazione. La volontà del legislatore è cioè con tutta evidenza orientata verso due considerazioni: una è quella della eccezionalità della condizione della sospensione, che è una fase di passaggio verso una condizione di definitiva assunzione della carica o destituzione dalla stessa, e ciò a garanzia del soggetto imputato e dei suoi diritti fino a quando la condanna non è definitiva; l’altra di tutela del pubblico interesse, e che si manifesta nella chiara volontà di escludere chi è stato condannato per particolari reati contro la Pubblica Amministrazione dalla gestione della cosa pubblica, anche quando trattasi di sentenza di primo grado o in grado di appello ma non ancora definitiva. Nel caso del sig. Bartolotta invece, la possibilità di una sua riassunzione della carica allo scadere dei diciotto mesi di sospensione potrebbe, purtroppo, avere l’effetto di violare la volontà del legislatore poiché, come detto, da un lato la imminente decisione della Corte di Appello di Messina sul ricorso proposto potrebbe comportare un nuovo periodo di sospensione dalla carica, e dall’altro il fatto che la riassunzione della carica potrebbe avvenire in virtù del mero scadere del termine e non di un provvedimento giudiziale che escludesse la responsabilità penale del Bartolotta comporterebbe che lo stesso si troverebbe ad amministrare la cosa pubblica in pendenza, a suo carico, di una sentenza di colpevolezza per gravi reati contro la pubblica amministrazione, cioè proprio quello che la legge a tutti i costi cerca di evitare, ritenendolo lesivo del superiore interesse pubblico alla buona amministrazione ed alla sua legalità ed imparzialità. In questo quadro, la situazione ideale sarebbe quella in cui la Corte di Appello anticipasse l’udienza fissata per il 04/10/2010 in modo da decidere prima del 05/09/2010, data di scadenza del termine di diciotto mesi di sospensione dalla carica,ed è per questo che la presente viene inviata anche alla Corte Di Appello di Messina, anche se credo che, a parte la reale praticabilità di una simile opzione (non conosco a fondo la materia della procedura penale), i tempi tecnici ristretti di per se soli la impediscano o la rendano comunque alquanto difficoltosa».

Muscarello in conclusione, precisando di non volere certamente esprimere opinioni su procedimenti penali in corso, ritiene che sarebbe opportuno che le competenti Autorità riflettessero sulla possibilità che le decisioni definitive vengano prese avendo conoscenza dell’esito del processo di appello fissato la prima settimana del mese di ottobre, solo un mese dopo la scadenza del termine di cui al I° comma dell’art. 59 D.Lgs. 267/2000.

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