Quella norma pro Buzzanca nelle maglie della Finanziaria, “cestinata” dal commissario

Quella norma pro Buzzanca nelle maglie della Finanziaria, “cestinata” dal commissario

Quella norma pro Buzzanca nelle maglie della Finanziaria, “cestinata” dal commissario

venerdì 14 Maggio 2010 - 07:56

L’articolo 36 prevedeva che l’amministrazione regionale rimborsasse le spese legali sostenute da un parlamentare coinvolto in cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Il sindaco non la votò, ma la norma passò lo stesso. Prima di finire sotto la mannaia del commissario dello Stato

Qualcuno l’aveva bollata come l’ennesima norma “ad personam”, in questo caso a favore di Giuseppe Buzzanca, la cui illegittimità del doppio incarico ricoperto, sindaco e deputato regionale, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale. Buzzanca era andato su tutte le furie, perché lui quella norma non l’aveva votata, ma tant’è: c’era, era ben nascosta tra le maglie della legge Finanziaria 2010 della Regione Siciliana che l’Ars ha approvato il 1. maggio scorso. Diciamo c’era perché oggi non c’è più. L’articolo 36, infatti, è uno dei tanti articoli impugnati dinanzi alla Consulta dal commissario dello Stato, il prefetto Michele Lepri. Uno di quegli articoli, insomma, che «contengono disposizioni che danno adito a censure di incostituzionalità».

Cosa prevedeva l’articolo 36? Lo citiamo testualmente: «Al fine di assicurare effettività all’esercizio dei diritti politici, l’articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e l’articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sono intesi nel senso di riferirsi anche al rimborso delle spese legali sostenute dai sindaci e dai presidenti delle province regionali nei giudizi a loro carico subiti per farne dichiarare cause di ineleggibilità ovvero di incompatibilità poi riconosciute inesistenti». Sostanzialmente si chiedeva di estendere i contenuti della legge 145 dell’80, poi confermata dalla n. 30 del 2000. Legge che prevedeva che «ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità».

Insomma, non si può definire “ad personam”, anche perché difficilmente le cause di incompatibilità di Buzzanca potranno mai essere riconosciute inesistenti, ma poco ci manca. Tra le altre norme della Finanziaria impugnata dal commissario dello Stato vi sono anche quelle che prevedono l’aumento delle tariffe della motorizzazione; le nuove tasse sulle concessioni governative; tre commi della legge sul ritorno alla gestione pubblica dell’acqua, nonchè parte di quella sul credito di imposta; la norma sulla tutela -dell’occupazione del personale- delle società termali di Sciacca e Acireale, motivando che essa appare «affetta da irragionevolezza oltre che lesiva del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione». Sotto accusa anche l’articolo 44 che prevede «l’istituzione di un fondo speciale su cui confluiscono nella misura del 30% , i beni mobili ed immobili confiscati alla mafia». In questo caso il commissario dello Stato, Michele Lepri, sottolinea come «la possibilità di disporre autonomamente dei beni confiscati alla mafia non appaia avere alcun fondamento nello Statuto Speciale».

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