S. Teresa. Telefonia mobile, Cga accoglie parzialmente il ricorso di Telecom contro il Comune

S. Teresa. Telefonia mobile, Cga accoglie parzialmente il ricorso di Telecom contro il Comune

Redazione

S. Teresa. Telefonia mobile, Cga accoglie parzialmente il ricorso di Telecom contro il Comune

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mercoledì 26 Gennaio 2022 - 12:05

La sentenza sull'impianto ubicato sul lungomare della cittadina jonica. Il Comune è stato difeso dall'avv. Carmelo Moschella

S. TERESA – Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 122/2022, ha accolto in parte l’appello proposto da Telecom Italia Spa., difesa dall’avv. Giovanni Zucchi, contro la sentenza del Tar di Catania concernente l’adeguamento tecnologico (“riconfigurazione”) dell’impianto di telefonia mobile ubicato sul Lungomare Paolo Borsellino, al civico 70, che in primo grado aveva dato ragione al Comune di S. Teresa di Riva, difeso dinanzi al Tar e al Cga dall’avv. Carmelo Moschella.
In particolare, il Cga ha riconosciuto la tempestività dell’impugnazione proposta dal Telecom Italia (considerati gli atti emessi dal Comune non meramente confermativi) ed ha ritenuto formato il silenzio-assenso, risultato non impedito dalle note comunali interlocutorie. Il Cga, in linea con il precedente emesso nel giudizio tra la WindTre ed il Comune di Sant’Alessio Siculo di qualche mese fa, ha ritenuto che il parere dell’Arpa non è prescritto per la formazione del titolo, ma solo per l’attivazione dell’impianto.

La sentenza del Cga

Secondo i giudici palermitani, tale parere, che implica misurazioni da effettuare una volta ultimati i lavori, occorre non per ottenere il titolo abilitativo ma per la attivazione dell’impianto. Ha quindi ribadito che il parere radioprotezionistico, di verifica in ordine ai livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e alla osservanza dei limiti a tali esposizioni, a tutela della salute, non è richiesto dall’Allegato 13 al t.u. n. 259/2003 per la formazione del titolo autorizzativo, o per l’inizio dei lavori, ma dev’essere dato ai fini della attivazione dell’impianto (oltre che nei casi di interventi di riconfigurazione, ove essi comportino un incremento della potenza di emissione), considerando i valori elettromagnetici.


Ha, pertanto, ritenuto corretto e condiviso il profilo di censura imperniato sulla violazione del citato art. 87-bis, in base al quale, ai fini dell’assenso a realizzare l’impianto (e quindi, a fortiori, a eseguire lavori di “adeguamento tecnologico”), ritenendo sufficiente la Scia conforme al Modello B ex Allegato 13 al t. u. n. 259/2003, sempre che, entro 30 giorni dalla presentazione del progetto, e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale, o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’art. 14 della l. n. 36/2001 (Arpa). Pertanto ha ritenuto che fosse da considerarsi maturato per silentium il titolo abilitativo, con conseguente tardività del provvedimento negativo del 5 giugno 2018. Il che, secondo il Cga, è coerente con un contesto caratterizzato da esigenze, acutamente avvertite, di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa.

Le ripercussioni

Tuttavia occorre precisare che, nelle more del giudizio, l’intervento sul quale i giudici hanno ritenuto essersi formato il silenzio assenso, era già stato realizzato (tra dicembre 2018 e gennaio 2019), sicchè nulla muterà nell’assetto elettromagnetico delal cittadina rivierasca.
Inoltre il Cga ha ritenuto meritevole di accoglimento anche il quinto profilo di censura, concernente l’illegittimità della previsione regolamentare nella parte in cui, all’art. 1, ai fini della tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche, prevede distanze specifiche da osservare nella localizzazione degli impianti, a seconda della loro potenza, rispetto alle zone residenziali e alle aree sensibili.

I giudici palermitani hanno ritenuto di uniformarsi a un proprio precedente – la sentenza n. 725/2021 -, emesso su una fattispecie non priva di talune somiglianze con la vicenda odierna (relativo ad un gravame proposto dal Comune di Sant’Alessio Siculo con riferimento ad una installazione di una RSB da parte di WindTre). Alla luce delle statuizioni contenute in quest’ultima sentenza, i giudici di appello ai fini della disapplicazione in parte qua delle prescrizioni di cui al regolamento del 2018 (che, secondo il C.G.A. non comporta la reviviscenza del regolamento del 2007 atteso che quest’ultimo è stato ormai sostituito dal primo) hanno ritenuto fondata la censura relativa all’art. 1 del regolamento posto che, i criteri localizzativi regolamentari introdotti dalla pubblica amministrazione appellata ricalcano quanto stabilito dal regolamento locale nel contenzioso definito con la citata sentenza n. 725/2021.

Respinti gli altri profili di illegittimità regolamentare

Per quanto attiene, invece, gli altri profili di illegittimità regolamentare fatti valere dal Telecom Italia Spa (attinenti: a – la altezza massima degli impianti (quattro metri) del ricorso in appello quando, dal progetto di massima, si ricava che l’altezza di uno dei due pali dell’impianto sarebbe di mt 4,20); b – la previsione che il Comune possa domandare la valutazione di impatto ambientale per autorizzare la installazione di tralicci di particolari dimensioni; c – l’obbligo del gestore di sottoscrivere una apposita fideiussione bancaria o assicurativa per garantire la rimozione dell’impianto e delle opere di pertinenza al fine di ripristinare lo stato dei luoghi; d – la prescrizione di cui all’art. 5 sulla dotazione di “scatole nere”) il Consiglio di Giustizia, alla luce delle specifiche ragioni poste dalla pubblica amministrazione a sostegno della posizione comunale sfavorevole alla società, ha ritenuto non comprovata una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della richiedente, dichiarando la inammissibilità dei corrispondenti profili di censura per difetto di interesse.
Pertanto, in riforma della sentenza del Tar Catania l’appello è stato accolto limitatamente solo ad alcuni profili (che, peraltro, avevano comunque trovato attuazione) e sono state compensate le spese del doppio grado di giudizio.

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