Divieto di circolazione per veicoli a trazione animale nelle giornate di grande caldo. Gli obblighi per cani e gatti
SANTA TERESA DI RIVA – Il sindaco Danilo Lo Giudice ha firmato l’ordinanza n. 80, datata 22 luglio 2026, che introduce un pacchetto di misure a tutela del benessere animale in vista delle ondate di calore che stanno interessando il territorio. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, disciplina sia la circolazione dei veicoli a trazione animale sia la gestione degli animali d’affezione nelle giornate più torride.
Stop alle carrozze nei giorni di allerta massima
L’ordinanza vieta in modo assoluto la circolazione di veicoli e vetture pubbliche a trazione animale, così come qualsiasi attività lavorativa, ludica o sportiva con equidi, nei giorni in cui i bollettini ufficiali del Ministero della Salute segnalino un livello di rischio 3 per le ondate di calore. Il divieto scatta anche in assenza della dichiarazione ufficiale, qualora la temperatura ambientale raggiunga o superi i 33°C.
Tra il 22 luglio e il 30 settembre, nei giorni di rischio massimo, le attività con gli equidi saranno consentite esclusivamente dopo le ore 18:00, e comunque solo se la temperatura resta sotto la soglia dei 33 gradi.
Ai proprietari e ai vetturini vengono imposti obblighi precisi: garantire acqua fresca durante tutta la giornata, assicurare aree ombreggiate e ben ventilate, prevedere pause regolari evitando turni di lavoro eccessivi, effettuare la movimentazione quotidiana degli animali anche nei periodi di inattività forzata e rispettare le indicazioni dei Servizi Veterinari dell’ASP.
Le regole per cani e gatti
Il provvedimento introduce anche disposizioni specifiche per la tutela degli animali d’affezione. Dalle 9:00 alle 19:00 è vietato lasciare cani, gatti e altri animali in balconi, terrazze o cortili privi di copertura ombreggiante, in luoghi esposti al sole diretto o indiretto, in spazi chiusi con ventilazione insufficiente o soggetti al cosiddetto “effetto cappa”, senza disponibilità costante di acqua fresca, oppure all’interno di auto in sosta prive di climatizzazione attiva.
In generale, tutti i proprietari sono tenuti a garantire ombra, riparo dal calore e acqua fresca, evitando passeggiate e attività motoria nelle ore più calde della giornata. Queste prescrizioni resteranno in vigore per l’intera stagione estiva, fino al 30 settembre.
Le sanzioni previste
Il testo dell’ordinanza richiama espressamente le più severe sanzioni penali previste dagli articoli 544-ter (maltrattamento di animali) e 727 (abbandono o detenzione in condizioni incompatibili) del Codice Penale, qualora i fatti costituiscano reato.
Sul piano amministrativo, ogni violazione delle prescrizioni dell’ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria di 250 euro, ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale Siciliana n. 15/2022 sulla tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Per le inosservanze non direttamente riconducibili a questa normativa si applica invece la sanzione residuale prevista dall’art. 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali, compresa tra 25 e 500 euro.
Sono previste anche sanzioni accessorie: nel caso di violazioni commesse durante l’esercizio di un’attività autorizzata, come il servizio di vettura pubblica a trazione animale, la Polizia Municipale può disporre la sospensione della licenza da 3 a 15 giorni, con revoca in caso di recidiva. In presenza di pericolo imminente per la vita o la salute dell’animale, gli organi di vigilanza potranno procedere al sequestro cautelare immediato, con addebito delle spese di cura al proprietario.
Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale verificato dalla redazione.
Immagine di repertorio da Lav Sicilia

