Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Redazione

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

domenica 26 Luglio 2026 - 09:42

La rubrica a cura di Confedilizia

La rubrica a cura di Confedilizia Messina

Assicurazione obbligatoria contro le calamità?

  Ci sono proposte che spesso ritornano, come quella di obbligare i proprietari di casa a stipulare polizze assicurative contro le calamità naturali va respinta con nettezza. Come fa la Confedilizia da decenni e per tante motivazioni. Eccone di seguito alcune: 1) Il problema prioritario è la prevenzione dei rischi, non il risarcimento dei danni: assicurarsi non riduce il numero delle calamità o la loro portata.

Prima di imporre ai proprietari di pagare una polizza, lo Stato e gli altri enti pubblici dimostrino di aver fatto tutto il possibile per prevenire certe conseguenze degli eventi attraverso manutenzione del territorio, opere idrauliche, corretta pianificazione nonché, per quanto riguarda i terremoti, adeguati incentivi per gli interventi di miglioramento sismico degli immobili. 2) I proprietari contribuiscono già al finanziamento delle attività di prevenzione: con la fiscalità generale, con il TEFA – il tributo destinato anche alla tutela e alla difesa del suolo – e, in molte aree del Paese, anche con i contributi obbligatori ai Consorzi di bonifica, enti chiamati proprio alla manutenzione e alla difesa idraulica. 3) L’obbligo assicurativo rischierebbe di deresponsabilizzare lo Stato, con una conseguente riduzione degli investimenti pubblici in manutenzione del territorio. In una situazione già carente in molte zone d’Italia, questa deriva sarebbe devastante.

La nuova assicurazione non sarebbe altro che una nuova patrimoniale sulla casa, aggiuntiva rispetto all’Imu, che già pesa per oltre 22 miliardi di euro l’anno. L’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali va incentivata, non imposta. Si potrebbe per esempio rafforzare l’attuale detrazione Irpef del 19%, che subisce anche riduzioni, fino all’azzeramento, oltre certi livelli di reddito. E si potrebbero prevedere adeguati incentivi per gli interventi edilizi finalizzati alla prevenzione perché – come detto – il problema prioritario è la prevenzione dei rischi, non il risarcimento dei danni.  

A chi spettano gli interventi di manutenzione relativi ai servizi essenziali ed agli infissi?

Gli artt. 1576 e 1609 cod. civ. pongono a carico del conduttore l’obbligo di eseguire le riparazioni di piccola manutenzione; quelle relative agli impianti interni all’immobile (ad esempio elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento non rientrano, come tali, nelle riparazioni dette, restando a carico del locatore tutti gli interventi necessari per ricondurre l’immobile locato in buono stato locativo; in particolare la riparazione degli infissi esterni dell’immobile non rientra tra quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore, perché i danni riportati dagli infissi, a meno che non siano dipendenti da uso anormale dell’immobile, debbono presumersi dovuti al caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore.

Impianto centralizzato di riscaldamento che non eroga sufficiente calore: è lecito non pagare le spese di esercizio?

L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie non solo alla conservazione, ma anche al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio. Ne consegue che la semplice circostanza che l’impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal contributo, neanche per le sole spese di esercizio, poiché il condomino non è titolare di una pretesa a una prestazione sinallagmatica nei confronti del condominio e, quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio (cfr., in punto, anche Cassazione civile, sez. II, 19.6.2023, n. 17452).(da Confedilizia Notizie)

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