Scuola, sentenza apri pista in materia di Legge 104

Scuola, sentenza apri pista in materia di Legge 104

Alessandra Serio

Scuola, sentenza apri pista in materia di Legge 104

mercoledì 14 Febbraio 2024 - 15:00

Il caso della docente calabrese: ottiene il trasferimento interprovinciale per assistere genitore, il ricorso dell'avvocato La Cava

MESSINA – Una pronuncia del Tribunale di Cosenza che accoglie la tesi di uno studio legale messinese stravolte la giurisprudenza che sin qui ha dettato la linea in tema di legge 104 e mobilità. La setnenza riguarda una docente della scuola primaria in servizio presso istituto scolastico di Acri, in provincia di Cosenza, che ha visto respinta la domanda di trasferimento interprovinciale.

La legge 104 secondo la scuola

La donna aveva indicato come preferenza le sedi di scuole e distretti rientranti nel comune o provincia di Reggio Calabria, invocando il diritto di precedenza ex L. n. 104/1992 essendo unico referente in grado di assistere il genitore, portatrice di handicap grave. Nonostante la disponibilità di posti la sua domanda non è stata accolta, a differenza di quanto accaduto per altri docenti titolari di punteggio inferiore. Nel ricorso, patrocinato dall’avvocato Vincenzo La Cava, viene indicato che l’amministrazione non le aveva attribuito la precedenza ex L. n. 104/1992 sulla scorta delle previsioni del Contratto che la riconosceva soltanto nelle procedure di mobilità provinciali e non anche su quelle interprovinciali.

La sentenza, legge 104 e mobilità interprovinciale

Il Tribunale di Cosenza, a differenza di tutte le precedenti sentenze su casi analoghi, accogliendo il ricorso con sentenza del 16 gennaio scorso  ha disposto “… la nullità, per contrasto con la norma inderogabile del predetto art. 33 l. 1992 n. 104, delle disposizioni del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che non attribuiscono nella procedura di mobilità ai lavoratori che assistano familiari disabili diversi dai figli, un diritto di precedenza rispetto a lavoratori non portatori del fattore di protezione disabilità..”.

Il ricorso

Il Tribunale di Cosenza quindi ha accolto la tesi dello studio messinese La Cava disponendo il diritto della docente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

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