Di seguito pubblichiamo il contributo dell'ex direttore del servizio sismico della Regione Siciliana Leonardo Santoro
La Scienza delle Costruzioni, l’evoluzione tecnologica e l’utilizzo di metodologie di calcolo strutturale più raffinate consentono, dal 1962 in poi, un continuo aumento delle prestazioni richieste alle strutture in cemento armato. A tale aumentata efficienza strutturale purtroppo non sempre corrisponde una analoga diligente cura costruttiva, specie nella realizzazione dei dettagli strutturali e nelle modalità di posa dei nuovi materiali.
Dopo 60 anni dal sisma del 1908, la paura del terremoto iniziava a scemare a Messina.
La generazione che aveva vissuto l’esperienza del disastro, progressivamente sparisce e le nuove generazioni, scaramanticamente, tendono a rimuovere la memoria dell’evento luttuoso.
Leggi di natura e di conservazione della specie che purtroppo negli anni a venire giocheranno brutti scherzi.
Nessun mastro edile si sarebbe sognato mai, nel periodo della ricostruzione successiva al 1908, di costruire una casa in mattoni forati. Nessuno mai avrebbe costruito, anche un semplice ripostiglio senza almeno 4 pilastri e 4 travi. Tecnicamente garantendo così un sistema strutturale iperstatico. E nessun committente avrebbe permesso tali leggerezze.
Nessuno mai si sarebbe sognato di costruire sulle sabbie delle colline senza una adeguata regimentazione delle acque e la preventiva realizzazione di possenti opere di sostegno.
Dalla fine degli anni ’50, anche a Messina questi fenomeni iniziano a moltiplicarsi, assieme naturalmente alla maggior parte degli edifici che continuano invece ad essere realizzati con buone strutture antisismiche in ossequio alle allora vigenti leggi antisismiche.
All’arte “aedile” iniziarono ad affacciarsi anche i profani, talvolta neofiti delle costruzioni e digiuni di lunghi apprendistati con i vecchi mastri carpentieri che avevano contraddistinto le maestranze messinesi e reggine della ricostruzione postsismica e postbellica.
Così, dal 1962, anno di varo della prima norma tecnica organica, gli edifici in cemento armato continuano ad essere costruiti rispettando, in massima parte, moderni criteri di gerarchia strutturale (per esempio cioè con pilastri di sezione maggiore rispetto alle travi).
Regola elementare questa, poi sparita, per un lungo periodo, a seguito dell’automatizzazione dei calcoli statici, all’approssimazione delle analisi statiche, all’illusione del motto “il cemento fa miracoli”.
Ad onor del vero, Messina fu poco colpita da fenomeni che hanno invece interessato in maniera più consistente altre città in piena espansione edilizia come Palermo, quali la realizzazione di conglomerati cementizi che addizionavano il cemento con sabbie marine ricche di pericolosi sali.
Catania, solo per menzionare una città a noi vicina, pur non essendo ancora classificata sismicamente, lo sarà soltanto nel 1981, a distanza di soli 300 anni circa dall’ultimo terremoto che la distrusse nel 1693, fu ampliata sì, con strutture non antisismiche, ma strutture in cui furono utilizzate sabbie laviche con caratteristiche pozzolaniche dotate di ottime capacità chimico fisiche utili ad una efficace composizione dei conglomerati cementizi.
Le sabbie silicee di Messina, meritano invece un’analisi di dettaglio da affrontare in maniera specifica.
Ma torniamo alla nostra cronistoria della ricostruzione antisismica di Messina.
I cementi armati continuarono ad essere realizzati con criteri che sembravano, all’epoca, all’avanguardia.
Comincia però ad affiorare qualche dubbio sulla presunta eternità del cemento armato.
Ancora in nessun evento sismico si era, ad esempio, constatato che la carenza di staffe poteva risultare disastrosa ai fini della risposta duttile della struttura. I copriferri, il calcestruzzo, cioè, che ricopre le armature interne delle membrature in cemento armato, si assottiglia, e così anche gli intonaci di copertura.
Le norme allora vigenti consideravano le staffe esclusivamente alla stregua di armature di contenimento e solo parzialmente efficaci ai fini della resistenza al taglio delle strutture a cui erano demandate armature opportunamente sagomate.
Talvolta, pur rispettando i dettami normativi si riscontrano spesso fabbricati con interi piani a pilotis (anche in ragione di mode architettoniche e destinazioni d’uso commerciali).
Diversi palazzi, per motivi spesso architettonici o per carenza di progettisti strutturisti aggiornati, presentano grosse travi di perimetro poggiate su esili pilastrature.
Palazzi che, cioè, presentano gerarchie strutturali incapaci di gestire plasticamente la sollecitazione sismica.
Ma si parlerà, in dettaglio, delle modalità di danneggiamento e crollo di tali edifici più avanti.
Per ora basti osservare, in edifici apparentemente ben dimensionati, gli effetti del terremoto di Izmit in Turchia nel 1999, dove leggi analoghe alle nostre, vigenti al tempo, hanno consentito la realizzazione di strutture che non hanno, inaspettatamente, retto alla prova del sisma.
Continuando quindi a descrivere modalità e metodiche costruttive degli edifici realizzati in quel periodo; le armature seguitavano ad essere costituite da barre in ferro dolce lisce (prive di zigrinature che ne consentono un efficace aggrappaggio al conglomerato cementizio), ancorate ai getti realizzati in precedenza o alle armature di diverse membrature mediante l’uso di una sagomatura a ganci.
Le staffe continuavano ad essere presenti in maniera sporadica e poste ad intervalli elevati ed ancora, non ammorsate al nucleo interno delle membrature.
Andiamo per ordine però.
Nel 1968 la Sicilia viene colpita da un terremoto disastroso ed epocale.
L’intera valle del fiume Belìce, a cavallo tra le province di Agrigento e Trapani viene sconvolta dal sisma ed interi centri abitati vennero rasi al suolo.
Il terremoto del Belìce sembra però avere un periodo di ritorno più che bimillenario.
Notizie infatti di eventi simili nell’area, si perdono purtroppo in epoche storiche remote.
Athanasio di Alessandria in Epistolae festales data nel 21 luglio 365 dopo Cristo un sisma ed un maremoto che rase al suolo diverse città siciliane.
Tale remota datazione, che fa risalire la distruzione dei templi di Selinunte, non agli elefanti di Annibale, ma ad un violentissimo sisma purtroppo, è scarsamente analizzabile analiticamente comportando l’attuale sottostima normativa della pericolosità sismica di quest’area della Sicilia.
La valle del Belìce viene comunque, al tempo, giustamente classificata sismicamente in prima categoria (la più elevata in termini di pericolosità sismica), come Messina e la ricostruzione viene attuata mediante l’utilizzo del cemento armato e secondo i dettami della legge n.1684 del 1962 anche se lasciano fortemente perplessi i terreni scelti per la realizzazione dei nuovi insediamenti.
Torniamo quindi ad analizzare i contenuti della normativa del 1962.
Tale norma introdusse la possibilità di considerare azioni sismiche ridotte in presenza di situazioni geologiche e morfologiche particolarmente favorevoli.
Vennero eliminati gli effetti sismici in direzione verticale (tranne che per le strutture a sbalzo), e ritoccate le aliquote di carico accidentale da considerare ai fini della valutazione degli effetti del sisma.
Le strutture dovevano essere calcolate per forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.
La legge rivide anche i limiti di altezza degli edifici in funzione della loro tipologia costruttiva e della larghezza delle strade.
In prima categoria l’altezza dei nuovi edifici non doveva eccedere i 21 metri ed i 6 piani, oltre un piano seminterrato o cantinato alto non più di 4 metri, mentre, in seconda categoria, detta altezza non doveva superare 24,50 metri o 7 piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato.
Riguardo alle limitazioni di altezza in funzione della larghezza stradale, le nuove costruzioni dovevano avere verso la prospiciente strada un’altezza non maggiore di due volte la larghezza della strada stessa.
Le strutture a sbalzo non vennero generalmente permesse; tuttavia furono consentiti aggetti fino a 1 metro per tetti e cornicioni e fino ad 1,50 metri per i balconi (non tamponati) purché le strutture in aggetto fossero solidamente connesse alla struttura resistente dell’edificio.
Per tenere conto dell’azione sussultoria dette strutture dovevano essere calcolate con una maggiorazione del carico permanente e accidentale del 40%.
Venne così introdotto all’art. 9 della suddetta legge il concetto di giunto idoneo a consentire la libera ed indipendente oscillazione di ciascuno degli edifici contigui.
Il 1971 ha visto, con la legge n.1086, l’emanazione di una legge che riportava le regole di controllo e di vigilanza su materiali e modalità costruttive di cemento armato ed acciaio.
Viene introdotto massicciamente sul mercato l’acciaio in barre nervate e scompaiono così i “ganci”. Non sostituiti ancora, al tempo (?), da efficaci regole di posa in opera.
Nel 1974, il 2 febbraio nasce la legge n.64, la più organica norma in materia di rischio sismico.
La legge rinviò diverse scelte normative, alla disciplina di specifiche norme tecniche da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell’interno, e da aggiornarsi, eventualmente, ogni qual volta fosse necessario, in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Viene comunque previsto un efficace sistema di controlli e di repressione delle violazioni particolarmente incisivo nelle zone sismiche.
Viene sancito che la classificazione sismica del territorio italiano deve procedere sulla base di comprovate motivazioni tecnico scientifiche e viene rimandato a “decreti del Ministro per i Lavori Pubblici emanati di concerto con il Ministro per l’Interno, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le Regioni interessate” l’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche.
Il successivo Decreto Ministeriale 3 marzo 1975 recupera una definizione delle azioni più aderente alla realtà fisica del fenomeno sismico.
Viene introdotto lo spettro di risposta in funzione del periodo proprio della struttura e la possibilità di eseguire l’analisi dinamica.
Viene confermato il criterio di sicurezza secondo cui nei Comuni ubicati in zone sismiche (indifferentemente per S=9 e per S=12) viene mantenuto un rapporto di 2/1, tra altezza dell’edificio e larghezza della strada.
Il 1976 vede la tragedia del terremoto in Friuli e le norme vengono ancora una volta adattate alla realtà dei danni rilevati.
Si scopre così la vulnerabilità sismica degli edifici con il piano terra a “pilotis”, a seguito della constatazione di diversi crolli in edifici friulani caratterizzati da tale regola costruttiva.
Leonardo Santoro
