Tarsu: il 20 gennaio termine ultimo per la presentazione della denuncia dei locali e delle aree tassabili

Tarsu: il 20 gennaio termine ultimo per la presentazione della denuncia dei locali e delle aree tassabili

Tarsu: il 20 gennaio termine ultimo per la presentazione della denuncia dei locali e delle aree tassabili

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martedì 11 Gennaio 2011 - 09:00

Ecco tutte le istruzioni per adempiere all’obbligo

Scade il 20 gennaio il termine per la presentazione della denuncia dei locali e delle aree tassabili ricadenti nel territorio del Comune, ai fini del pagamento della TARSU. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. La denuncia, sia per le nuove utenze che per le variazioni di quelle in atto, deve essere redatta esclusivamente sui modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, disponibili all’Ufficio, sito al n° 240 (piano terra) del viale San Martino o, in alternativa, scaricabili anche dal link del Dipartimento Tributi (www.comune.messina.it/tributi/index.DhD) accessibile dal sito internet del Comune di Messina.

La denuncia di iscrizione o variazione deve essere compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione agli estremi catastali (categoria, foglio, sub e particella) delle utenze immobiliari, la cui mancata compilazione verrà segnalata all’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n° 355/08 dell’Agenzia delle Entrate). La denuncia rappresenta un obbligo per il contribuente, che nel caso di mancata presentazione o di denuncia infedele, così definita perché viene indicata una superficie inferiore a quella effettiva o perché viene omessa l’indicazione di un cespite, incorre nell’accertamento del Comune, che non solo procede al recupero del tributo evaso ed all’applicazione degli interessi sulla tassa, ma applica anche le sanzioni amministrative tributarie, anche in caso di mero errore formale (ovvero che non incide sull’importo da pagare). (Rif. Normativi: Art. 1 comma 161 legge 296/06, Art.1 16 e 17 D.Lvo 472/97, Art. 76, c.1 D.Lvo 507/93).

La denuncia non è necessaria per le utenze che già iscritte a ruolo non hanno subito variazioni. Inoltre la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, comma 4. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa é dovuta anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato; da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse; decorre, ai sensi dell’art. 64 comma 2 del decreto legislativo 507/93, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è avuta la disponibilità dell’immobile; la cessazione dell’obbligazione tributaria decorre invece, ai sensi dell’art. 64, commi 3 e 4, del decreto legislativo 507/93, dal bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia di cessazione.

Infine, la denuncia di cessazione costituisce un obbligo per il contribuente per cui, se non provvede alla sua presentazione, è tenuto al pagamento della tassa per l’anno in corso, e la variazione della residenza anagrafica non comporta l’automatica variazione della T.A.R.S.U.

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