Straordinario pagato con il riposo compensativo, Ferlisi risponde al Csa e chiarisce le responsabilità

Straordinario pagato con il riposo compensativo, Ferlisi risponde al Csa e chiarisce le responsabilità

Straordinario pagato con il riposo compensativo, Ferlisi risponde al Csa e chiarisce le responsabilità

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lunedì 23 Novembre 2015 - 12:29

Pochi giorni fa il Csa aveva diffidato il comandate ritenendo illegittimo il provvedimento con cui era stato disposto il riposo compensativo per il personale a tempo determinato della municipale, al posto del regolare pagamento del lavoro straordinario effettuato nel giorno di riposo contrattuale. Ferlisi spiega le motivazioni.

Lavoro straordinario pagato con il riposo compensativo. Succede ai vigli contrattisti del Corpo di Polizia Minicipale di Palazzo Zanca, una pratica su cui è arivato un duro affondo da parte del sindacato Csa che ha immediatamente scritto al sindaco, al direttore generale e al comandante Calogero Ferlisi, diffidando il comandante dal dare seguito ai provvedimenti con cui ha disposto questa procedura. Ferlisi però a quanto pare non ha intenzione di rimanere in silenzio ed ecco la risposta al Csa, risposta che parte dal chiarire le responsabilità di tutti i protagonisti della vicenda. Ferlisi spiega che il Dirigente del Dipartimento Risorse Umane, competente nella materia in questione, interpellato su una possibile soluzione, ha fornito una risposta che lo stesso definisce “alquanto rocambolesca” e cioè quella di spalmare il già esiguo monte ore settimanale su sei giorni anziché, come avviene, su tre/quattro. Il Segretario Generale, continua Ferlisi, pur sollecitato, non ha ritenuto di esprimere alcun parere e dunque da qui la decisione di adottare il rimedio del riposo compensativo per le seguenti ragioni:

«La compensazione è stata formalmente richiesta dalla maggioranza dei dipendenti coinvolti; lo straordinario, come definito dall'art.38 CCNL/2000, è un prolungamento dell'orario di lavoro ordinario, mentre nel caso di cui si discute trattasi di lavoro prestato in giorno successivo a quello in cui si è effettuato servizio ordinario; 1'art.6 c.5 CCNL/2000, da applicare per similitudine, tratta
del lavoro straordinario del personale in part – time verticale e stabilisce che detto personale può effettuare straordinario solo nelle giornate di effettiva attività lavorativa”.

Fornite queste spiegazioni e senza alcuna intenzione di mistificare i fatti, Ferlisi continua a spiegare che il personale a tempo parziale verticale non dovrebbe lavorare nelle giornate normalmente destinate al riposo anzi al "non lavoro". “Purtroppo la causa di forza maggiore scaturita dal fatto che personale con qualifica di Agente di Polizia Municipale, mantenuto a 18 e 24 ore settimanali, non possa per questo assolvere agli obblighi di polizia giudiziaria derivanti dal servizio ordinario, fa sì che il Dirigente a capo della Struttura si trovi "costretto" ad autorizzarne l'impiego”.

Per il comandante vi è un’unica soluzione per uscire da questo impasse: “Estensione oraria a 36 ore settimanali in modo tale da rendere l'impegno degli agenti contrattisti omogeneo a quello degli altri appartenenti al Corpo”.

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