Saponara, scontro sullo statuto comunale. Ma il Tar dà ragione al Consiglio

Saponara, scontro sullo statuto comunale. Ma il Tar dà ragione al Consiglio

Redazione Tirreno

Saponara, scontro sullo statuto comunale. Ma il Tar dà ragione al Consiglio

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lunedì 06 Febbraio 2017 - 14:03

E' arrivata la sentenza sulla querelle tra il sindaco e il consiglio sulle modifiche allo statuto, varate dal civico consesso e impugnate dal primo cittadino. Dopo la votazione da parte della giunta lo statuto del comune è stato modificato dalle delibere del consiglio.

Sono stati giorni concitati a Saponara. Dopo la presentazione del nuovo statuto comunale, votato dalla giunta, il consiglio ha infatti ritenuto di dover rivedere alcuni punti, operando delle modifiche per mezzo di deliberazioni. Ma non è tardato ad arrivare, tuttavia, il ricorso del primo cittadino, in rappresentanza della giunta, che si è rivolto al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Uno scontro aperto, dunque, per un chiaro contrasto di idee tra giunta e consiglio comunale che, ormai da diversi mesi, accende il dibattito politico nel comune tirrenico.

“Avremmo dovuto approvare il regolamento senza pronunciarci su nulla, ma non è così che funziona una buona amministrazione –hanno dichiarato i membri del consiglio comunale- Adesso il sindaco, che ha ritenuto di farsi rappresentare a spese del comune, dovrà pagare spese legali pari a 4000 euro”.

La sentenza del tribunale amministrativo, giunta lo scorso 31 gennaio, ha infatti rigettato quasi del tutto il ricorso del sindaco Nicola Venuto –ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato- stabilendo che questi debba risarcire delle spese legali il consigliere costituito a giudizio, Romano Francesco.

“Abbiamo deciso di non togliere nulla al comune –aggiungono i consiglieri- e per questo ci siamo autotassati decidendo di pagare le spese necessarie ad affrontare il ricorso con i nostri soldi. Perché il sindaco non ha fatto lo stesso? Perché ha deciso di far pagare ai cittadini saponaresi le spese di un ricorso di cui non c’era bisogno? Non permetteremo che siano i cittadini a pagare”.

Ma il sindaco Venuto resta fermo sulle proprie posizioni e, dopo aver preso atto della sentenza, si dichiara pronto a fare ricorso al CGA. “Quello dei consiglieri è un gioco puramente elettorale. La legge prevede che in queste situazioni sia il comune a dare l’incarico legale e, chiaramente, a corrispondere la giusta copertura finanziaria –ha dichiarato il primo cittadino- Per quanto riguarda lo statuto posso dire serenamente che questi non rispecchia assolutamente la legge e, anche se votato, resta illegittimo. La sentenza stessa, inoltre, mi risulta poco chiara ed è per questo che farò subito un ricorso”.

Nello specifico le modifiche allo statuto comunale votate dai consiglieri entravano nel merito delle competenze dei due principali organi amministrativi del comune, il consiglio comunale e la giunta. Tra queste l’inserimento del comma 4 all’articolo 27 dello statuto: “Spetta al Consiglio Comunale individuare e interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici”; l’inserimento del comma 5 all’articolo 27 dello statuto: “il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali e ad altri non ricompresi ma comunque previsti per legge: a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, le direttive generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e delle relative piante organiche”; l’eliminazione del punto 6 dal comma 4 dell’articolo 40 dello statuto che prevedeva che “sono riservate alla Giunta le deliberazioni che riguardano: 6) i piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali”; la modifica delle competenze della giunta su “contributi, indennità e compensi” a cui è stata aggiunta la precisazione “qualora ricorrano condizioni di mera attuazione legislativa, regolamentare o indirizzo espresso”.

Solo due i punti per i quali il ricorso è stato accettato. Le modifiche inerenti la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, per la quale il consiglio aveveva previsto che i soggetti da nominare non dovessero essere legati al sindaco da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado anziché entro il secondo grado; e le modifiche inerenti il comma 12 dell'articolo 43 inerente la "Nomina di esperti esterni al comune" per la quale il consiglio aveva previsto che fossero nominati fino ad un massimo di due “senza onere alcuno per il comune”.

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