Incidente per colpa di un cassonetto, condanna per Comune, Ato e Messinambiente

Incidente per colpa di un cassonetto, condanna per Comune, Ato e Messinambiente

Francesca Stornante

Incidente per colpa di un cassonetto, condanna per Comune, Ato e Messinambiente

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mercoledì 19 Giugno 2013 - 14:14

Palazzo Zanca dovrà risarcire un automobilista che aveva avuto un incidente per colpa di un cassonetto posizionato nei pressi di un incrocia. Lo stabilito il Giudice Di Pace Starvaggi. Soffisfatta Confconsumatori.

Da ora in poi sarà bene prestare particolare attenzione a dove vengono posizionati i cassonetti per l’immondizia. Comune di Messina, Ato3 e Messinambiente dovranno risarcire il conducente di un’auto che, pare proprio a causa di un cassonetto, era finito addosso ad un’altra auto. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Messina Francesca Starvaggi con la sentenza n. 7118/2012 in cui di fatto si riconosce la responsabilità di Comune, Ato e partecipata per il mal posizionamento di un cassonetto che ha provocato un incidente stradale.
Questa la vicenda. Il conducente di un veicolo si era fermato al segnale di STOP, presente nella propria direzione di marcia, ma senza riuscire a vedere perchè la visuale era ostruita da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, posto in prossimità dell’incrocio. A quel punto l’automobilista si vide costretto a riprendere lentamente la marcia, spingendosi in avanti, per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli provenienti da sinistra con precedenza. E così fu investito sulla fiancata sinistra dal veicolo suddetto. Il cittadino subito ha citato in giudizio il Comune di Messina ritenendo che la responsabilità fosse attribuibile all’Ente.
Il Giudice ha stabilito il nesso causale tra l’incidente e l’errato posizionamento del cassonetto, ritenendo che l’articolo 25 comma 3 del Codice della Strada stabilisce che i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. Si aggiunge l’articolo 158 CdSc he disciplinare i divieti di sosta e fermata delle autovettureprevede che la fermata e la sosta sono vietate: nei centri abitati in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale salvo diversa segnalazione. Se lo spirito della norma è quello di vietare che la sosta degli autoveicoli costituisca pericolo all’utente ostruendone la visuale, deve certamente concludersi che anche il cassonetto dei rifiuti per evitare che crei pericoli ed intralcio non può essere posizionato a meno di tale distanza.
Soddisfazione per il risultato positivo ha espresso l’avv. Fulvio Capria Presidente di Confconsumatori Messina, dichiarando: “Ancora una volta l’attività dell’Associazione dimostra come si intervenga spesso in maniera incisiva a tutela dei diritti dei consumatori anche nei confronti della Pubblica Amministrazione”. “La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina – afferma l’avv. Carmen Agnello, legale di Confconsumatori – enuncia un significativo principio ovvero il dovere dell’ Amministrazione comunale di assicurare una quieta transitabilità ai cittadini nell’ambito del territorio comunale, vigilando anche sul posizionamento dei cassonetti dei rifiuti che non devono costituire in alcun modo intralcio alla circolazione del flusso veicolare”.
Francesca Stornante

Mercoledì, 19 giugno, 2013 – 16:14

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