Affitti brevi, illegittimo l’obbligo di check-in in presenza

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Autore Esterno

Affitti brevi, illegittimo l’obbligo di check-in in presenza

lunedì 02 Giugno 2025 - 08:31

Case, immobili e condominio in pillole a cura di Confedilizia Messina

Rubrica a cura di Confedilizia Messina

Affitti brevi, illegittimo l’obbligo di check-in “di persona”: il Tar Lazio annulla la circolare ministeriale

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, boccia l’identificazione “de visu” imposta ai gestori di strutture ricettive: violati i principi di proporzionalità e semplificazione amministrativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni operatori del settore dell’ospitalità contro la circolare ministeriale che imponeva ai gestori di strutture ricettive – comprese quelle dedite agli affitti brevi – l’obbligo di identificare personalmente e in presenza gli ospiti al momento del check-in.

La decisione, contenuta nella sentenza n. 10210/2025, segna un punto fermo sul tema della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa nel settore turistico-ricettivo.

Un obbligo in contrasto con la legge

Secondo i giudici amministrativi, l’obbligo di identificazione “de visu” – cioè faccia a faccia – si pone in diretto contrasto con la normativa vigente, così come modificata dal D.L. n. 201/2011 (cosiddetto “Salva Italia”), che ha riformato l’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Tale riforma, infatti, aveva proprio lo scopo di semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, eliminando oneri non strettamente necessari.

La circolare impugnata, osserva il TAR, ha di fatto ripristinato un obbligo precedentemente superato, senza tenere conto dell’evoluzione normativa che punta alla semplificazione.

Misura sproporzionata e priva di istruttoria

La sentenza evidenzia inoltre che l’identificazione in presenza non risulta uno strumento adeguato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica – obiettivo dichiarato dalla circolare – in quanto non impedisce l’utilizzo dell’alloggio da parte di soggetti diversi da quelli identificati al momento del check-in.

Ancor più grave, per il TAR, è la mancanza di una motivazione concreta: il provvedimento ministeriale si limita a richiamare generici fattori di rischio legati all’incremento delle locazioni brevi in concomitanza con il Giubileo e al contesto internazionale, senza però fornire dati oggettivi a sostegno di una misura tanto invasiva.

In questo senso, la Corte censura la circolare per violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere e carenza di istruttoria, sottolineando anche che non è stato nemmeno spiegato perché strumenti alternativi (come l’identificazione da remoto) non possano assicurare gli stessi risultati con minore impatto sugli operatori.

La pronuncia rappresenta un’importante affermazione dei diritti degli operatori del settore extralberghiero, sempre più penalizzati da un quadro normativo confuso e mutevole. Il TAR ha ricordato che l’amministrazione pubblica, anche quando agisce per tutelare interessi generali, deve sempre rispettare i principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza.

Per effetto della sentenza, la circolare impugnata è stata annullata e non produce più effetti. Una decisione destinata a fare scuola in un momento in cui l’equilibrio tra sicurezza e semplificazione si gioca anche sul terreno dell’innovazione tecnologica e della regolazione del turismo digitale. Confedilizia, aveva proposto al Ministero dell’interno, sin da subito, di “modernizzare” la circolare in questione, prevedendo il controllo dei documenti anche a distanza, attraverso le tecnologie in uso. Poiché questa impostazione era stata sostanzialmente condivisa nelle riunioni al Viminale alle quali ha partecipato, ci si aspetta che la sentenza del Tar non venga impugnata e che, implicitamente o esplicitamente, si confermi l’ammissibilità della verifica tramite video.

Locazione abitativa, muore il conduttore: quali diritti per gli eredi?

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Impianto fotovoltaico individuale sul tetto: quale dimensione?

Il diritto di posizionare un proprio impianto fotovoltaico sul tetto comune spetta ad ogni appartenente al condominio, ma tale facoltà va sempre contemperata con il pari diritto degli altri condòmini, garantendo la possibilità a tutti d’installarne uno. Le dimensioni dei pannelli debbono, dunque, essere rispettose di tale essenziale principio. (da Confedilizia Notizie)

Un commento

  1. TAR ! è follia la mancanza di riconoscimento de visu dell’ospite … buona parte di queste affitto avviene in condomini residenziali, dove, con questa scelta chiunque ha le chiavi per entrare nei locali comuni, determinando un via vai incontrollato ! SIAMO ALLE SOLITE ! si favorisce il guadagno e si danneggiano milioni di cittadini !

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