Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

Autore Esterno

Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

domenica 20 Luglio 2025 - 11:55

Gli aggiornamenti di Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

La rubrica a cura di Confedilizia Messina 

Esenzione Imu per immobili occupati abusivamente

La l. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2023, l’esenzione da Imu, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale” (cfr. lett. g-bis), comma 759, art. 1, l. n. 160/2019). Con l’entrata in vigore della norma si è da subito posto il problema dell’applicazione di tale principio per gli anni precedenti il 2023 tant’è che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 60 del 18.4.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14.3.2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’Imu, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ora la Cassazione, con la sentenza n. 18940, pubblicata il 10.7.2025, ha riconosciuto il diritto all’esenzione per un‘annualità pregressa al 2023 sulla base della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, esponendo con particolare chiarezza il criterio interpretativo. Il caso esaminato era stato deciso in senso sfavorevole al contribuente, con sentenza della Commissione tributaria regionale depositata il 30.12.2022, vale a dire il giorno dopo la pubblicazione della legge di bilancio 2023 che sanciva, a decorrere dal 2023, l’esenzione degli immobili occupati “abusivamente”, ma prima, naturalmente, della citata sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2024.

Locazioni ad uso diverso dall’abitativo: quando non è dovuta l’indennità per la perdita dell’avviamento?

L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale dovuta ai sensi dell’art. 34 della L. 392/78 al termine delle locazioni ad uso diverso dall’abitativo non è dovuta, anche alla luce degli approdi giurisprudenziali:

• se la disdetta del contratto di locazione è inviata dall’inquilino che non intende proseguire il rapporto;

• se la cessazione della locazione è attribuibile a morosità del conduttore;

• se l’attività svolta nell’immobile non ha natura commerciale, industriale o artigianale oppure non è d’interesse turistico;

• se l’attività svolta nell’immobile non comporta contatti con il pubblico;

• se l’immobile è adibito ad attività di carattere transitorio oppure a immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici; • se il conduttore non restituisce l’immobile e continua ad occuparlo dopo la scadenza del contratto;

• se il conduttore è privo delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio delle attività commerciali effettivamente svolte; In punto va, infine, precisato che – sulla scorta del dettato dell’art. 79 della Legge n. 392/1978 – è nulla qualsiasi rinuncia preventiva all’indennità di avviamento. La Suprema Corte in merito, pur essendosi espressa più volte contrariamente ad una rinuncia preventiva da parte del conduttore, ha però ritenuto legittima la stessa ogni qual volta abbia bilanciato una corrispondente rinuncia da parte del locatore (cfr. Cass., sent. n. 8705/2015).

Chi paga la pulizia dei camini?

Se la canna fumaria è parte comune i costi di pulizia sono a carico di tutti i condòmini; costi che vengono sopportati secondo le rispettive quote millesimali. Se la canna fumaria, invece, è di proprietà esclusiva, sarà il proprietario della medesima a sostenere ogni relativo onere. In questo senso anche una recente sentenza del Tribunale di Firenze, la n. 2757 del 9 settembre 2024. (da Confedilizia Notizie)

Numero Verde 800.400.762 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00)

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