Ricorso accolto: illegittima la reiterazione annuale delle sanzioni, cancellata l'annualità prescritta e ribadita la necessità di valutare le riduzioni per distanza e superfici
MESSINA – Una pronuncia che interviene su aspetti rilevanti nella gestione dei tributi locali e offre importanti spunti di tutela per i contribuenti e gli enti del Terzo Settore. Con la sentenza numero 5963/2026, depositata il 1° ottobre, la Sezione 12 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina si è pronunciata su un avviso di accertamento esecutivo Tari emesso nei confronti di una storica Associazione di Promozione Sociale cittadina. L’Amministrazione comunale aveva contestato l’omessa denuncia originaria, richiedendo il tributo per sei annualità consecutive dal 2019 al 2024 e applicando sanzioni per ciascun anno.
I principi di diritto e lo stop alle sanzioni duplicate
La decisione, firmata dal giudice Eugenio Triveri, ha accolto le tesi difensive sostenute dal difensore Antonio Cogode, soffermandosi su diversi principi in materia di diritto tributario. Sulla questione della reiterazione delle sanzioni per omessa denuncia, il giudice ha ribadito un orientamento di garanzia che censura l’applicazione automatica di sanzioni annuali multiple a fronte di un’unica originaria omissione dichiarativa, chiarendo che l’obbligo non si rinnova automaticamente ogni anno in assenza di modifiche dei locali. Pur inserendosi nel solco dei principi generali a tutela del contribuente, la pronuncia assume un notevole rilievo nel contesto del contenzioso locale, arginando prassi automatiche dell’Ufficio Tributi cittadino.
Prescrizione e agevolazioni per le utenze
In merito ai termini di prescrizione, l’annualità 2019 è stata dichiarata prescritta e annullata per la mancanza di tempestivi atti interruttivi notificati dall’ente prima dell’avviso. Per quanto riguarda le agevolazioni, la sentenza ha evidenziato la necessità di esaminare le istanze trasmesse dai contribuenti: a fronte della richiesta di riduzione del 60% della quota variabile per gli immobili situati a distanza superiore ai limiti regolamentari dai punti di raccolta, l’ufficio è tenuto a effettuare le verifiche del caso senza lasciare senza riscontro le istanze prodotte.
Il calcolo della superficie imponibile
Un’ulteriore attenzione è stata posta alla determinazione della superficie imponibile. Il giudice ha rilevato che il Comune non può calcolare automaticamente il tributo sull’intera estensione catastale al 100%, ma deve attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge (come l’articolo 1, comma 646, della Legge numero 147/2013) e alle riduzioni previste dalla normativa vigente, correggendo così scostamenti frequenti nell’operato dell’ente impositore.
Conclusioni e spese di giudizio
Oltre all’annullamento dell’atto impugnato, la Corte ha condannato il Comune di Messina al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge. L’ente dovrà ora procedere a una rideterminazione della posizione tributaria attenendosi ai principi chiariti dal giudice.
«Questa decisione ristabilisce un punto di equilibrio e correttezza nell’applicazione dei tributi locali» — sottolinea il difensore tributario Antonio Cogode — «confermando l’importanza di un’istruttoria attenta e rispettosa delle istanze e della documentazione tecnica presentate dai contribuenti e dagli enti associativi».

