La normativa prevede l’obbligo di ricorrere agli organismi di mediazione per controversie riguardanti diverse materie, dalla responsabilità medica ai diritti reali. Trovare una soluzione condivisa è più facile: una squadra giovane e qualificata ti aspetta
Da lunedì 31 marzo è entrata in vigore in Italia la normativa che introduce la mediazione per le cause civili. La riforma impone di rivolgersi agli organismi di mediazione per trovare un soluzione condivisa prima di ricorrere al tribunale. Tale percorso è già divenuto obbligatorio per alcune materie: responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, successioni ereditarie, patti di famiglia, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, diffamazione a mezzo stampa e diritti reali (come usufrutto e diritto di abitazione). E’ stata invece rinviata di un anno la mediazione obbligatoria per le cause condominiali e il risarcimento danni per incidenti stradali.
ORGANISMI ACCREDITATATI: FORMAMED – Per avviare la pratica di mediazione bisogna rivolgersi ad appositi organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia, iscritti nel registro pubblicato sul sito istituzionale. A Messina è già attivo lo Studio Paderni, sede diretta della FormaMed, società nazionale di professionisti specializzata in Adr (Alternative dispute resolution). Forte del duraturo e apprezzato lavoro in ambito notarile e forense, lo Studio Paderni ha formato una squadra giovane e qualificata di mediatori pronta a raccogliere le istanze riguardanti i vari ambiti previsti dalla disciplina (ambito giuridico, giuslavorista, societario, familiare, etc). Cortesia e competenza a disposizione delle parti, con il solo obiettivo di raggiungere un punto di incontro in tempi rapidi, con costi ridotti e mantenendo la massima riservatezza. «La Mediazione è un esempio eccellente di esaltazione del concetto di autonomia privata – dichiara Stefano Paderni, socio fondatore di FormaMed e componente dello Studio Paderni di Messina -. Uno strumento straordinario attraverso il quale “ripristinare” una comunicazione interrotta tra due parti, aiutandole a trovare un’intesa con soddisfazione maggiore rispetto ad una sentenza “imposta».
MEDIARE E’ PIU’ FACILE – Bisogna abbandonare l’idea di sentenza. Il mediatore ha il compito di far coincidere interessi contrapposti e punti di vista opposti, trovando una soluzione apprezzata dal ricorrente e dal contraddittore. «Una pratica snella che garantisce anche l’assoluta riservatezza – aggiunge Stefano Paderni -. Nulla di quanto emerge dai singoli colloqui può essere riferito all’altra parte o comunicato all’esterno, se non dietro previa autorizzazione dei diretti interessati. Negli incontri programmati i formalismi sono decisamente ridotti, ciò aiuta il dialogo e conseguentemente la possibilità di esito positivo. Tra gli aspetti vantaggiosi anche la certezza dei costi. L’organismo stila un apposito tariffario che permette di conoscere in anticipo la spesa che dovrà essere sostenuta, in caso di esito positivo o negativo della mediazione». E’ inoltre riconosciuto un credito d’imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di esito negativo della mediazione. Non sono invece dovute le spese di registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro.
Anche i tempi sono dalla parte della mediazione: il decreto legislativo 4.3.2010 (n.28) prevede infatti che il procedimento debba concludersi entro quattro mesi dalla data di deposito della domanda, salvo diverso accordo raggiunto.
COME AVVIENE LA MEDIAZIONE – Recepita la domanda, l’organismo di mediazione individua un mediatore accreditato presso la propria struttura. Quest’ultimo, non oltre quindici giorni, deve fissare un primo appuntamento. Possono tenersi incontri congiunti o con una sola delle parti, alla presenza o meno dei rispettivi avvocati (qualora i soggetti siano accompagnati da legali). Se una parte non accetta la mediazione o decide di abbandonare il processo avviato, viene redatto un verbale negativo. In caso contrario il verbale potrà essere stilato con in consenso delle parti ed avrà effetto esecutivo.
FORMAMED
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