Casa, immobili e condominio in pillole

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domenica 09 Giugno 2019 - 08:04

Messina- Oggi saranno approfonditi i temi relativi all'eco bonus

Cessione credito da ecobonus su singole unità immobiliari Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 100372 del 18.4.’19 (pubblicato sul sito dell’Agenzia il successivo 19 aprile) si indicano le modalità di cessione del credito d’imposta nei casi in cui gli interventi di riqualificazione energetica dai quali origina la detrazione ceduta ai sensi dell’art. 14, d.l. n. 63/’13 come convertito, siano stati eseguiti su singole unità immobiliari. Con tale provvedimento è stato approvato anche il modulo da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione del credito anzidetto. In estrema sintesi, si prevede che i soggetti che possono cedere la detrazione (sia i cd. “incapienti” sia gli altri) debbano comunicare, pena l’inefficacia della cessione, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre e l’eventuale dichiarazione di trovarsi, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, nelle condizioni di incapienza (art. 11, comma 2, e art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), Tuir). La comunicazione può essere effettuata tramite Internet (utilizzando Entratel o Fisconline), mediante consegna del modulo ad un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate oppure con invio ai predetti uffici con posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale o con firma autografa (allegando un documento d’identità del firmatario). Si segnala che il provvedimento regola anche in modo specifico le modalità di comunicazione dei dati e di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018: per tali interventi sarà possibile effettuare la comunicazione di cessione dal 7 maggio al 12 luglio 2019. Il provvedimento, infine, facendo un coordinamento con le regole già emanate, precisa che le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 165110 del 28.8.’17, concernenti le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applicano anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 relative agli interventi: a) di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli per i quali è prevista una detrazione maggiorata, pari al 70% o al 75%; b) effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici. A fronte di tale specificazione, si prevede che i dati (elencati nel punto 4.2 del provvedimento del 28.8.’17), relativi alle cessioni di credito nelle ipotesi di cui sopra e corrispondenti alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, siano comunicati entro il 12 luglio 2019 dall’amministratore di condominio con le modalità indicate nel provvedimento del 2017.

IMU-TASI 2019 – Come e quando si pagano IMU- Il versamento dell’Imu si effettua in due rate che scadono, di norma, la prima lunedì 17 giugno (essendo il 16 domenica) e la seconda lunedì 16 dicembre. Il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2018; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali che rispettino i due seguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 31 marzo (salvo ulteriori proroghe concesse ai Comuni); 2. siano state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote e detrazioni valide per il 2018. TASI – Il versamento della Tasi si effettua in due rate che scadono, di norma, la prima lunedì 17 giugno (essendo il 16 domenica) e la seconda lunedì 16 dicembre. Il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2018; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali che rispettino i due seguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 31 marzo (salvo ulteriori proroghe concesse ai Comuni); 2. siano state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote ed eventuali detrazioni valide per il 2018. Modelli di pagamento precompilati e modalità di versamento L’art. 1, comma 689, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), stabilisce – relativamente alla IUC (sigla che racchiude IMU, TASI e TARI), deve ritenersi, interpretando una normativa particolarmente confusa – quanto segue: “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”. Con riferimento alla Tasi, il comma 688 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato nel corso del 2014, dispone quanto segue: “A decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli”. Con distinti decreti, sono stati approvati i modelli di bollettini di conto corrente postale per il pagamento dell’Imu (decreto 23 novembre 2012) e della Tasi (decreto 23 maggio 2014), entrambi comprensivi di istruzioni e modelli per i bollettini precompilati. Per effettuare il versamento di Imu e Tasi si può utilizzare, oltre che il bollettino postale, anche il Modello F24 (con facoltà di compensare gli importi dovuti con eventuali altri crediti d’imposta), anche precompilato da parte del Comune. IMU: versamento con Modello F24 Codici-tributo: – 3912 (abitazione principale e relative pertinenze – Comune) – 3913 (fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune) – 3914 (terreni – Comune) – diversi da gruppo catastale D – 3916 (aree fabbricabili – Comune) – 3918 (IMU – altri fabbricati – Comune) – 3925 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato) – 3930 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento) TASI: versamento con Modello F24 Codici-tributo: – 3958 (abitazione principale e relative pertinenze) – 3959 (fabbricati rurali ad uso strumentale) – 3960 (aree fabbricabili) – 3961 (altri fabbricati) A cura di Confedilizia

Primi chiarimenti per la cedolare per gli immobili commerciali Con la circolare n. 8 del 10.4.’19, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla cedolare secca per gli immobili ad uso commerciale. Come prima osservazione bisogna segnalare che tale circolare contiene un’interpretazione non conforme alla legge nella parte in cui limita a specifiche categorie catastali le pertinenze assoggettabili al regime della cedolare. La stessa, infatti, circoscrive tali pertinenze a quelle classificate nelle categorie catastali C2 (magazzini e locali deposito), C6 (stalle, scuderie e rimesse) e C7 (tettoie chiuse e aperte), naturalmente se locate congiuntamente. Confedilizia ritiene l’interpretazione dell’Agenzia non condivisibile in quanto le diposizioni legislative non limitano in alcun modo le pertinenze: non lo fa la norma principale (art. 1, comma 59, l. n. 145/’18) né tantomeno quella richiamata (art. 3, d.lgs. n. 23/2011). Inoltre, la prassi si è pronunciata in senso opposto a quello della circolare di aprile. Infatti, le stesse Entrate, per la normativa sulla cedolare degli immobili ad uso abitativo (normativa a cui, come detto, le nuove disposizioni rimandano), in merito alle pertinenze ha già chiarito, con la circolare n. 26/E del 2011 che il regime di tassazione sostitutiva “trova applicazione anche per le pertinenze locate congiuntamente all’immobile abitativo ovvero locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata”. Le Entrate hanno, sempre nel medesimo documento di prassi del 2011, specificato che “il nuovo regime opzionale può essere applicato anche in relazione a più pertinenze, sempreché sussista un effettivo rapporto di pertinenzialità con l’immobile abitativo locato e tale rapporto sia evidenziato nel contratto di locazione”.

Dal 6 maggio, in vigore nuove norme antincendi per le abitazioni Dal 6 maggio è in vigore il decreto 25.1.’19 del Ministero dell’interno, recante le nuove norme di sicurezza antincendi per le abitazioni. Il decreto riguarda edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri. Sono quindi operative alcune sue disposizioni che si applicano agli edifici di nuova realizzazione. Gli edifici esistenti alla data del 6 maggio saranno adeguati alla nuova normativa entro: – il 6 maggio 2021 (due anni dalla data di entrata in vigore del decreto), per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; – il 6 maggio 2020 (un anno dalla data di entrata in vigore del decreto), per le restanti norme. Le disposizioni, invece, che prevedono i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate (art. 2 del decreto) si applicano a partire dal 6 maggio sia agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione sia a quelli esistenti, oggetto di interventi successivi alla data anzidetta, che comportano la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate stesse. Tali disposizioni non si applicano per quegli edifici per i quali, sempre al 6 maggio, siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, d.p.r. n. 151/’11, ovvero che, al 6 maggio, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità. Per maggiori informazioni e per ogni assistenza, è possibile rivolgersi alle oltre 200 sedi di Confedilizia, sparse in tutto il territorio nazionale (indirizzi al sito www.confedilizia.it)

  REGISTRO AMMINISTRATORI UN’ALTRA TRAPPOLA FISCALE L’ipotesi di costituire un registro pubblico per gli amministratori di condominio “desta più di una perplessità” e va “nella direzione della burocratizzazione e dell’aumento degli oneri per il condominio”. Lo afferma in una nota il Coram-Coordinamento amministratori rilevando che “per la costituzione dell’ipotizzato registro pubblico, gli amministratori di condominio dovrebbero comunicare al Ministero i propri dati anagrafici; i dati relativi al regime fiscale seguito; l’elenco degli immobili amministrati; i riferimenti dell’associazione presso la quale hanno svolto i corsi di formazione. Successivamente, dovrebbero comunicare ogni variazione dei dati come, ad esempio, l’acquisizione di un nuovo condominio”. Inoltre “il registro dovrebbe prevedere una tassa a carico degli iscritti. Si tratta – osserva il Coram – di elementi che destano più di una perplessità e che vanno nella direzione della burocratizzazione e dell’aumento degli oneri per il condominio. Tanto è vero che, interpellati nei mesi scorsi in merito a tali anticipazioni, oltre il 65% di coloro che hanno risposto si è dichiarato contrario all’ipotesi”.  

Confedilizia Messina

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