Caso Barrile, ecco perché è stata condannata (e assolta) la "pasionaria" della politica messinese

Caso Barrile, ecco perché è stata condannata (e assolta) la “pasionaria” della politica messinese

Alessandra Serio

Caso Barrile, ecco perché è stata condannata (e assolta) la “pasionaria” della politica messinese

giovedì 23 Maggio 2024 - 07:00

Le motivazioni della sentenza di novembre del processo Terzo Livello. I difensori: "Si torna in Cassazione"

Messina – Mentre il caso Toti riporta in auge il dibattito sulla necessità di una normativa relativa all’attività di lobby, a Messina la Corte d’Appello deposita le motivazioni della sentenza “bis” di secondo grado del processo “Terzo Livello” con al centro l’ex presidente del Consiglio comunale Emilia Barrile, condannata a 3 anni e 8 mesi per un solo reato e assolta da tutte le altre accuse.

Motivazioni che tornano appunto sul tema della lobby e sul reato di traffico di influenze illecite, in qualche modo il “risvolto penale della medaglia” e anche questo di attualità, visto l’intento dichiarato dal Guardasigilli di ridefinirlo in tempi brevi.

La Corte di Cassazione aveva annullato la prima sentenza d’appello sul caso Barrile e rinviato ai giudici messinesi il processo, chiamandoli a definire anzitutto l’effettiva utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche a base delle accuse. Intercettazioni che secondo i difensori non erano utilizzabili perché autorizzate nell’ambito di indagini su “altri” fatti, relativi ad accertamenti su imprenditori in odore di mafia. Poi a rivalutare nel merito i fatti, una volta ridefinito il perimetro della utilizzabilità delle intercettazioni.

Sì alle intercettazioni

Nelle motivazioni depositate di recente, la Corte d’Appello (presidente Blatti, estensore Sagone) anzitutto chiarisce che le intercettazioni sono pienamente utilizzabili. A differenza di quanto sostenuto dai difensori, scrivono i giudici, perché quelle intercettazioni sono state autorizzate per accertare fatti che poi hanno portato alla imputazione della Barrile in maniera organica, è lo stesso il fascicolo e i decreti autorizzativi sono regolari: “In definitiva, le intercettazioni sono state disposte per i fatti oggetto delle contestazioni e all’epoca sussunti in fattispecie di reato che per l’art 266 cpp ne consente l’impiego in ogni caso, anche ove si ritenga che manchi una specifica autorizzazione per alcuni dei fatti di interesse (….) Può ravvisarsi una connessione qualificata tra gli stessi e il diverso reato per il quale le intercettazioni sono state utilizzate, sussistendo in tutta evidenza una piattaforma probatoria adeguata a sostenere un’unica fattispecie, concretamente configurabile quale mala gestio sistematica di tipo corruttivo, sulla base degli elementi disponibili in quel momento..“.

La lobby c’è ma non è reato

Per tutti gli altri fatti contestati, che erano rimasti in piedi al vaglio dell’appello, i giudici hanno invece deciso l’assoluzione, anche alla luce delle intercettazioni “salvate”. Accogliendo le tesi dei difensori, e in particolare dell’avvocato Salvatore Silvestro che difende proprio l’ex presidente del Consiglio comunale messinese, i giudici sono entrati appunto nel tema dell’attività di lobbying, che secondo la Cassazione appunto non c’è stata, nella sua eccezione di punibilità penale.

Secondo i difensori infatti tutte le “influenze” della Barrile sulle attività amministrative messinesi a favore di soggetti imprenditoriali di vario tipo sono state esercitate a fini leciti. La mediazione non è illecita, quindi, se i fini solo leciti. “Si è fatto correttamente notare, in assenza di una disciplina organica del lobbismo, volta a disciplinare le modalità abusive di contatto tra mediatore e pubblico agente, e quindi in mancanza di riferimenti chiari volti a definire la illiceità modale della mediazione, che il connotato di illiceità della mediazione onerosa deve essere correlata allo scopo, alla finalità dell’attività di influenza”, scrive la Corte d’Appello di Messina, assolvendo la Barrile da una lunga serie di contestazioni.

Un episodio, ad esempio: la vicenda del progetto per il Centro commerciale a Sperone, caldeggiato dall’imprenditore Tony Fiorino. Pratica rimasta “impantanata per anni” negli uffici comunali, scrivono i giudici, e della quale si interessa la Barrile su richiesta dell’imprenditore. “Non emerge che l’autorizzazione, dopo l’intervento della Barrile, fosse illegittima”. Assoluzione anche per le presunte mediazioni per ottenere l’inserimento delle coop a lei riconducibili tra le ditte in elenco per i servizi affidati da Amam o per i nomi “segnalati” dalla Barrile per le procedure selettive nelle partecipate. Non c’è prova dell’effettiva segnalazione, né del fatto che le ditte sono state effettivamente in concreto “favorite”, scrivono i giudici messinesi.

L’assunzione all’Atm

Capitolo a parte quello che riguarda l’Atm, che costa alla Barrile la condanna insieme all’allora direttore Daniele De Almagro, per l’assunzione di un nominativo caro alla Barrile. In questo caso infatti, scrivono i giudici, le conversazioni intercettate ricostruiscono una dinamica che porta a escludere ipotesi diverse da quelle del reato. “Perché comunicare il numero di uno dei candidati se non per l’assunzione? L’assunzione è stata sì legittima ma proprio perché vi è stato un adattamento della procedura alle esigenze dei protagonisti della vicenda”, scrivono i giudici. I rapporti tra la presidente del Consiglio e il tecnico chiamato dall’amministrazione a guidare la partecipata vengono ricostruiti dai giudici seguendo le intercettazioni. E’ lui, proveniente da uno “schieramento” opposto a quello della Barrile, a sollecitare incontri con lei per intessere un rapporto, probabilmente finalizzato alla sua carriera futura. E’ lui a chiedere per gli incontri e le conversazioni riservatezza, e a fissare i primi colloqui per scopi che ai giudici appaiono banali pretesti (come ottenere una delibera facilmente reperibile on line). E’ sempre lui a segnalare alla Barrile l’apertura delle procedure selettive. Per cosa, se non per ottenere qualcosa? Per cosa, se non per ottenere l’assunzione, di contro, la Barrile fa leva sul rapporto per favorire il nome del soggetto a lei vicino?

La sentenza

Ecco, in estrema sintesi, i perché delle condanne a 3 anni e 8 mesi per Emilia Barrile e un anno, pena sospesa, per De Almagro, difeso dagli avvocati Alessandro Billè e Antonio Reina. Entrambi sono stati condannati anche a pagare le spese legali di Comune e Atm, che potranno essere risarciti anche civilmente, assistiti dall’avvocato Giovanni Mannuccia. Ovviamente niente è definitivo. I legali puntano infatti al nuovo annullamento in Cassazione.

I legali: “Non è ancora finita”

“Non intendo commentare le motivazioni con le quali la Corte di Appello ha smentito sé stessa. E’ un profilo giuridico sul quale sono fiducioso si pronuncerà favorevolmente la Suprema Corte di Cassazione, come ha già fatto nella precedente sentenza di annullamento”, dice l’avvocato Silvestro.

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Un commento

  1. Come mai tanta indulgenza e comprensione per un personaggio noto, e mai per i poveri disgraziati, resta un mistero.

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