La rubrica a cura di Confedilizia
Comodato di immobili ed Imu
Chi vuole fruire della agevolazione Imu sulla casa concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figlio/genitori e viceversa) che la utilizza come abitazione principale (alla presenza dei vari requisiti previsti dalla legge) deve ricordarsi che il contratto di comodato (sia esso scritto sia esso verbale) va registrato. La registrazione – da effettuarsi, esclusivamente in via telematica, con il modello RAP (Registrazione Atti Privati), allegando copia del contratto ed eventuali altri documenti (cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 16 dicembre 2022) – va eseguita entro 30 giorni dalla data dell’atto scritto. In caso di comodato verbale invece non vi è un termine fisso. In caso di registrazione tardiva, si applicano le sanzioni amministrative, con possibilità, si ritiene, di avvalersi del ravvedimento operoso.
Il programma calcola automaticamente le imposte da versare (200 euro come imposta di registro e, nel caso di contratto scritto, 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe come imposta di bollo) e richiede l’indicazione del codice Iban del conto corrente presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa, sul quale saranno addebitate le somme dovute. La presentazione telematica del Modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il Modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati. Si ricorda che, sempre ai fini dell’agevolazione Imu in questione (che permette di versare l’imposta dimezzata), va pure presentata la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è usufruito dell’agevolazione.
Chi deve provare che il deterioramento dell’appartamento locato è anomalo?
In tema di risarcimento del danno per l’inadempimento nella conservazione dell’appartamento locato da parte del conduttore, qualora il locatore abbia provato l’avvenuto deterioramento, l’onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l’onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all’art. 1590, primo comma, seconda parte, cod. civ. (cfr., in punto, Cassazione civile, sez. III, 5.5.2025, n. 11801).
Chi paga le spese di rifacimento del pavimento dei balconi aggettanti?
Le spese di ripavimentazione dei balconi aggettanti sono a carico dei rispettivi proprietari esclusivi.( da Confedilizia Notizie)

