Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Redazione

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

lunedì 17 Agosto 2026 - 16:00

La rubrica di Confedilizia Messina

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2026, ha affrontato una questione che, a prima vista, potrebbe sembrare solo tecnica: il furto in abitazione deve essere perseguito d’ufficio oppure solo se la vittima presenta querela? La risposta è stata netta: il legislatore può mantenere la procedibilità d’ufficio, senza violare il principio di uguaglianza. Il caso nasce dal Tribunale di Brescia, che aveva dubitato della ragionevolezza della scelta operata dalla riforma Cartabia. Se il furto semplice è oggi, in molti casi, perseguibile a querela, perché non estendere la stessa disciplina anche al furto in abitazione? In fondo, quest’ultimo sembra derivare dalla combinazione di due reati – furto e violazione di domicilio – entrambi, in determinate ipotesi, procedibili a querela. La Corte, però, invita a cambiare prospettiva. La scelta sulla procedibilità non dipende soltanto dalla gravità della pena né dalla natura privata del bene leso. È una valutazione di politica criminale, nella quale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità, sindacabile solo quando sia manifestamente irragionevole. E, secondo la Consulta, irragionevole questa scelta non è. Il furto in abitazione presenta infatti un disvalore autonomo. Non è soltanto un’aggressione al patrimonio, ma anche alla sfera più intima della persona: il domicilio. Entrare nell’abitazione altrui per commettere un furto manifesta una particolare pericolosità sociale che giustifica un trattamento diverso rispetto al furto semplice. Per questo motivo, l’interesse pubblico alla repressione del reato prevale sull’esigenza, perseguita dalla riforma Cartabia, di alleggerire il carico giudiziario attraverso l’estensione della procedibilità a querela. La sentenza affronta anche un secondo profilo: l’assenza di un’ipotesi attenuata per i casi di lieve entità. Anche qui la Corte conferma il proprio orientamento, già espresso nel 2025. La violazione del domicilio, osserva, non è suscettibile di graduazioni: il domicilio “o è violato o non lo è”. Proprio questa lesione della dimensione personale e inviolabile della casa impedisce di costruire una fattispecie “minore” del reato. La decisione offre, in definitiva, un’importante lezione sul ruolo della Corte costituzionale. Non spetta ai giudici costituzionali sostituire le proprie valutazioni a quelle del Parlamento nelle scelte di politica criminale. Il loro compito è verificare che tali scelte non siano arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Nel caso del furto in abitazione, questo limite non è stato superato: la tutela rafforzata del domicilio continua a giustificare la procedibilità d’ufficio e un trattamento sanzionatorio più severo.

Il conduttore può chiedere il risarcimento dei danni cagionati da terzi all’immobile locato?

Il conduttore dell’immobile locato è legittimato ad agire in via totalmente autonoma nei confronti del terzo responsabile per il risarcimento dei danni che colpiscono l’uso o il godimento del bene locato, ai sensi dell’art. 1585, secondo comma, cod. civ. Ciò, poiché la tutela risarcitoria non presuppone la titolarità del diritto di proprietà, ma la mera lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento e derivante all’inquilino dalla detenzione del bene in virtù del contratto di locazione (in questo senso anche Tribunale Siracusa, 28.4.2026, n. 881).

La condomina disabile ha il diritto di installare un ascensore alterando il decoro del palazzo?

  È legittima l’installazione di un ascensore volto al superamento delle barriere architettoniche anche quando origini un’alterazione del decoro architettonico dell’edificio o un pregiudizio non grave alla veduta e alla luminosità di un’unità immobiliare, poiché tali interessi devono essere bilanciati con il diritto fondamentale delle persone con disabilità all’accessibilità e alla vivibilità dell’abitazione. Ciò in considerazione del principio di solidarietà condominiale e della normativa speciale in materia. (da Confedilizia Notizie)

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