Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Redazione

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

domenica 11 Ottobre 2026 - 11:15

La rubrica di Confedilizia

La rubrica di Confedilizia

Nel 2025 si registra una diminuzione di tutti i principali indicatori relativi alle procedure di rilascio degli immobili abitativi. Lo segnala Confedilizia sulla base dei dati appena diffusi dal Ministero dell’interno: rispetto al 2024, i provvedimenti di sfratto emessi sono diminuiti del 7,56%, le richieste di esecuzione del 23,69% e gli sfratti effettivamente eseguiti del 14,27%. Il confronto con dieci anni prima evidenzia una contrazione ancora più significativa. Rispetto al 2015, i provvedimenti emessi si sono ridotti del 43,2%, le richieste di esecuzione del 59,8% e gli sfratti eseguiti del 44,1%. Questi numeri offrono una base concreta per il confronto sulle politiche abitative. La diminuzione delle procedure deve essere letta tenendo conto delle diverse fasi del rilascio e, da sola, non consente di stabilire se siano migliorate le condizioni economiche delle famiglie o quanto incidano le difficoltà nell’esecuzione dei provvedimenti. Resta centrale la necessità di creare condizioni favorevoli alla locazione. La certezza dei rapporti contrattuali, la regolarità dei pagamenti e la possibilità di recuperare l’immobile in tempi ragionevoli sono elementi essenziali per incoraggiare i proprietari a mettere le abitazioni sul mercato. Parallelamente, le situazioni di effettiva fragilità economica richiedono sostegni pubblici tempestivi e mirati. Il disagio abitativo non può essere affrontato facendo ricadere esclusivamente sui singoli locatori il costo delle difficoltà sociali. Valorizzare il canone concordato, promuovere strumenti di garanzia contro la morosità e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e rappresentanze della proprietà sono possibili direttrici per ampliare l’offerta di abitazioni e rendere più stabile il mercato degli affitti. La tutela dei proprietari e il sostegno alle famiglie in difficoltà devono concorrere a un obiettivo comune: favorire l’accesso alla casa attraverso rapporti di locazione sostenibili e affidabili.

Miglioramenti della cosa locata: il consenso del locatore, può essere anche tacito?

Il consenso del locatore rilevante ai fini del sorgere del diritto all’indennità a favore del conduttore che abbia operato miglioramenti (ex art. 1592 cod. civ.) non può desumersi da un comportamento di mera tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara e inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare i miglioramenti e le addizioni non separabili; non è sufficiente, dunque, a tal fine, la conoscenza o la mancata opposizione del locatore, pur bastando una manifestazione tacita consistente in fatti concludenti che esprimano una volontà incompatibile con un proposito contrario. Un tale consenso presume una precisa conoscenza dell’entità, anche economica, e della convenienza delle opere realizzate, per cui esso non può essere frutto di mera tolleranza.

Le zanzariere possono ledere il decoro architettonico?

La tutela del decoro architettonico di cui all’art. 1120, comma 2, cod. civ., è stata normata al fine di evitare l’apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio con conseguente diminuzione del valore dell’intero edificio medesimo. Ne consegue che il giudice deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando (quasi sempre con l’ausilio di un consulente tecnico trattandosi di valutazione di merito) anche se esso avesse originariamente un’unitarietà di linee e di stile suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in giudizio. Deve inoltre accertare che l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale, pertanto, da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile di un’apprezzabile valutazione economica. Tanto premesso, solitamente l’apposizione di zanzariere con relativi supporti non viene ritenuta lesiva al decoro architettonico di un edificio (in questo senso anche Tribunale Milano sez. XIII, 17.3.2017, n. 3222). (da Confedilizia Notizie)

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