Consuntivo e transazioni, ecco perché il Comune è ancora vicino al baratro

Consuntivo e transazioni, ecco perché il Comune è ancora vicino al baratro

Danila La Torre

Consuntivo e transazioni, ecco perché il Comune è ancora vicino al baratro

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martedì 13 Novembre 2018 - 12:13

Allo stato attuale, secondo le linee guida della Corte dei Conti, il percorso di risanamento dell’ente è a forte rischio. E non c’è “Salva Messina” che tenga

MESSINA- Senza consuntivo e transazioni per il Comune di Messina il dissesto resta dietro l’angolo. A mettere nero su bianco i presupposti necessari ed indispensabili per l’adozione del piano di riequilibrio c’ha pensato ancora una volta la Corte dei Conti. Con la deliberazione n.5 dello scorso 10 Aprile, la Sezione delle Autonomie ha infatti aggiornato le linee guida sulla corretta applicazione della procedura di riequilibrio (precedentemente approvate con deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni delibere n. 11/2013 e n. 8/2015).

I paletti fissati dalla Corte dei Conti, dei quali dovranno tenere conto sia la sottocommissione ministeriale che la Sezione Controllo della magistratura contabile per le valutazioni e conclusioni istruttorie, rischiano di mandare all’aria il percorso di risanamento propugnato dall’amministrazione De Luca attraverso il pacchetto di misure contenute nel cosiddetto “Salva Messina”. Il Comune di Messina parte infatti con due grossi deficit: la mancata adozione del consunto 2017 e l’assenza di accordi con i creditori, necessari questi ultimi sia a rendere certa che a far diminuire la massa debitoria dell’ente. La Sezione delle Autonomie su questi due punti è chiarissima.

APPROVAZIONE DEI BILANCI

Il Comune di Messina ha approvato il previsionale 2018-2020 ma non ha ancora adottato il consuntivo 2017, sebbene i termini siano scaduti da mesi e la Regione abbia già nominato un commissario ad acta. In base alle linee guida della Corte dei conti, l’inadempienza potrebbe costare molto cara a Palazzo Zanca.

«Condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di legge», si legge testualmente nella deliberazione n.5 (LEGGI QUI).

Come spiegato nel documento, la citata prescrizione non è frutto di un capriccio ma è considerata uno step necessario affinché «le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o comunque, conosciuti in momenti topici della gestione quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio».

I giudici della Sezione delle Autonomie spiegano inoltre che «anche se tali adempimenti non sono espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale per la definizione del piano di risanamento, essi rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori la cui mancanza si riverbera sulla valutazione della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento. In proposito si richiamano gli orientamenti già espressi con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG».

LE TRANSAZIONI

Senza la sottoscrizione delle transazioni, il piano di riequilibrio rischia di essere inattendibile. Lo dicono espressamente, nella deliberazione n.5, i giudici della Sezione delle Autonomie scrivono: «un profilo che attiene alla corretta programmazione di rientro dal deficit è quello che concerne il piano di estinzione dei debiti che deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non essere oggetto di un mero atto unilaterale dell’ente che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano.

La mancata sottoscrizione, infatti, di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l’ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 10/2014/EL)».

Dopo 6 anni dall’avvio della procedura di riequilibrio (la prima versione della manovra decennale risale infatti al 2012, sotto la guida dell’allora commissario straordinario Luigi Croce) il Comune di Messina non ha ancora definito le transazioni con i numerosi ceditori, grandi e piccoli (VEDI QUI E QUI). Durante l’amministrazione Accorinti si è registrato solo qualche timido e tardivo tentativo, che tuttavia non ha prodotto risultati concreti. Andando ad oggi, il sindaco De Luca solo negli ultimi giorni ha abbozzato un accordo da proporre ai creditori, con abbattimento del credito del 50% e pagamento in tempi più rapidi di quelli che ci sarebbero in caso di dissesto.

Alla luce di quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie, il consuntivo e le transazioni dovrebbero essere le vere priorità dell’Amministrazione De Luca, ma ad oggi entrambe le questioni sono state relegate ad argomenti di secondo ordine. La sensazione è che si stia sottovalutando come proprio a causa della mancata adozione del rendiconto e dell’assenza di accordi con i creditori qualsiasi percorso di risanamento intrapreso rischia di essere stoppato irrimediabilmente dalla Corte dei Conti. Con una sola inevitabile conseguenza: il default di Palazzo Zanca.

Danila La Torre

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