Il giorno del silenzio rumoroso

Il giorno del silenzio rumoroso

Il giorno del silenzio rumoroso

giovedì 08 Luglio 2010 - 21:13

Ecco cosa prevede il testo, approvato al Senato il 10 giugno 2010

Il 9 luglio 2010 è il giorno del silenzio rumoroso. Il giorno in cui i giornalisti hanno scelto di tacere per far sentire con la loro assenza cosa sia un’informazione con il bavaglio.

Oggi non troverete i quotidiani in edicola, non ci saranno notiziari televisivi e radiofonici. Nemmeno i giornali on line come Tempostretto vi daranno notizie.

I giornalisti scioperano oggi per protestate contro quella che passerà alla storia come la -legge bavaglio-. E lo fanno con il silenzio.

Un silenzio scelto da chi di mestiere da voce alle notizie è la modalità scelta per manifestare contro una legge che limita la libertà d’informazione. Non uno sciopero corporativo, ma una protesta che tutela anche i cittadini. Li tutela da una legge che nega il diritto di essere liberamente informati, che nega la possibilità al cittadino di conoscere e di sapere, di farsi un’idea propria valutando le informazioni che gli vengono fornite. Una legge che limita il dovere dei giornalisti di dare tutte le notizie utili ai lettori.

Ecco cosa prevede il testo, approvato al Senato il 10 giugno 2010.

NON SI POTRANNO PIU’ PUBBLICARE le intercettazioni di conversazioni telefoniche, email, ma anche i tabulati del traffico telefonico che riguardano persone estranee alle indagini, di cui il magistrato abbia ordinato la distruzione o l’esclusione dal fascicolo di inchiesta. Le intercettazioni agli atti dell’inchiesta saranno invece off-limits sui media, anche se non sono più coperte dal segreto istruttorio, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Per tutta la durata dell’inchiesta, i giornalisti non potranno pubblicare nessuno degli altri atti inclusi nel fascicolo del pubblico ministero. I media potranno tuttavia riassumere gli atti non più coperti da segreto.

-Il contenuto- delle richieste e delle ordinanze di custodia cautelare potrà essere pubblicato, ma solo dopo che l’interessato abbia ricevuto l’atto.

RIPRESE FRAUDOLENTE. E’ prevista una pena da sei mesi fino a quattro anni di carcere per chi -fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di conversazioni a cui partecipa o comunque effettuate in sua presenza-. Dopo varie discussioni è stata fatta salva -l’attività di cronaca- da parte dei -giornalisti iscritti all’ordine professionale- e il lavoro degli agenti dei servizi segreti.

DIVIETI PER I MAGISTRATI. Il pm che -rilascia dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento- o che viola segreti d’inchiesta potrà essere sostituito dal capo dell’ufficio. La ripresa video/audio delle udienze dei processi, nel caso una parte si opponga, verrà decisa dal presidente della Corte d’Appello di riferimento.

SANZIONI Previste sanzioni fino a 300.000 euro per gli editori se i loro media pubblicano le intercettazioni incluse nelle inchieste ma non ancora divulgabili. Si sale ad oltre 450.000 euro di sanzione massima se le intercettazioni sono quelle di cui i giudici abbiano ordinato la distruzione o l’esclusione dal fascicolo d’indagine.

La rivelazione del segreto d’ufficio è punita con la reclusione da uno a sei anni.

Il giornalista che pubblica il contenuto delle intercettazioni non ricomprese nelle inchieste e da distruggere rischia da sei mesi a tre anni di reclusione, ma se si tratta di intercettazioni agli atti dell’inchiesta la pena si riduce di fatto ad un’ammenda.

I TEMPI E LE MODALITA’ DELLE INTERCETTAZIONI. Con l’eccezione delle inchieste per mafia e terrorismo, per le quali valgono le norme attuali, le intercettazioni richieste dal pm potranno essere autorizzate dai giudici per un termine massimo di 75 giorni, dopodiché potranno essere prorogate di 3 giorni in 3 giorni fino al termine delle indagini.

Per le -cimici- delle intercettazioni ambientali, invece, il pm dovrà ottenere il via libera del tribunale ogni 3 giorni.

L’intercettazione verrà autorizzata se sussistono -gravi indizi di reato-, ma il ddl delimita la platea delle persone intercettabili, cioè gli indagati o le persone -a conoscenza dei fatti- oggetto dell’inchiesta. Quanto alle intercettazioni ambientali, le cimici potranno essere messe nei luoghi -dove si sta svolgendo attività criminosa-. Al di fuori di questa condizione, si potranno mettere sotto ascolto altri luoghi, purché non siano -privati-.

Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli per cui sono state ordinate (con l’eccezione dei reati di mafia e terrorismo, spionaggio e pedopornografia).

Per avviare le intercettazioni, il pm dovrà chiedere l’autorizzazione e le eventuali proroghe non più al gip, come ora, ma al tribunale del capoluogo di distretto che decide in composizione collegiale. Inoltre, il pm, con la richiesta di autorizzazione, dovrà trasmettere al tribunale il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti e così ogni volta che chiede una proroga.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Questo sito è associato alla

badge_FED