Licenza negata per una sala biliardo, Tar annulla provvedimento del Questore di Messina

Licenza negata per una sala biliardo, Tar annulla provvedimento del Questore di Messina

Redazione

Licenza negata per una sala biliardo, Tar annulla provvedimento del Questore di Messina

lunedì 12 Gennaio 2026 - 19:00

L'autorizzazione era stata negata perché i locali si trovavano a 123 metri da una chiesa e 417 metri da una scuola

MESSINA – Le norme della Regione Siciliana sul gioco, e nel caso specifico il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, non possono essere applicate indiscriminatamente a tutte le attività ludiche, specialmente quando manca l’elemento del rischio e della vincita in denaro. Come riporta Agipronews, con questa motivazione il Tar Sicilia ha annullato il provvedimento della Questore di Messina che negava la licenza per una sala biliardo. 

La decisone del Tribunale Amministrativo si basa sull’interpretazione della Legge Regionale n. 24/2020 della Sicilia, che impone distanze minime dai “luoghi sensibili” (chiese, scuole, etc.) per le sale gioco. La Questura aveva negato l’autorizzazione perché i locali si trovavano a 123 metri da una chiesa e 417 metri da una scuola. Tuttavia, il Tar ha evidenziato come la norma regionale sia molto specifica nel definire il proprio raggio d’azione. Per “sale da gioco”, infatti, si intendono solo i “locali adibiti prevalentemente all’attività del gioco con vincita in denaro”. Il biliardo, al contrario, appartiene a una categoria differente. La sentenza specifica che si tratta di apparecchi “basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica”, privi di quella “componente aleatoria che caratterizza la ludopatia”.

I giudici hanno chiarito che, trattandosi di norme che limitano la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), esse sono “di stretta interpretazione, in quanto eccezionali”. Il Tar ha quindi accolto il ricorso, rilevando che l’istanza della società riguardava esclusivamente l’installazione di “4 biliardi”, senza alcun riferimento a slot machine o altri dispositivi con vincite monetarie. Pertanto, il ricorso risulta fondato, tale da annullare il provvedimento.

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