Bonny Candido ha dovuto presentare ricorso in appello contro la sentenza che il 17 novembre scorso aveva “salvato” la sindacatura. Il motivo? In quel caso il giudice ammise che «sussiste una causa di incompatibilità». Ma secondo il legale della cittadina costituitasi a sostegno del sindaco «è andato oltre ciò che gli era stato chiesto»
La vicenda del doppio incarico di Giuseppe Buzzanca si fa sempre più intricata, complicata e per certi versi paradossali. Tutti ricorderanno come finì l’ultima volta che se ne parlò: era il 17 novembre ed il presidente della sezione elettorale della II sezione civile del Tribunale di Messina, Adolfo Fiorentino, lesse dopo cinque ore di camera di consiglio la sentenza che “salvò” la sindacatura di Buzzanca, respingendo il ricorso presentato dall’avv. Antonio Catalioto per conto del cittadino Vincenzino Salimbeni. I giudici stabilirono che Buzzanca non poteva decadere da sindaco, ma… C’era e c’è tutt’oggi un enorme ma. Perché sempre in quella sentenza i giudici dichiararono «la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di deputato della Regione Sicilia e di sindaco del comune di Messina di Buzzanca Giuseppe». Affermarono, in sostanza, che Buzzanca non decadeva da sindaco, ma era comunque incompatibile e dunque avrebbe potuto decadere da deputato, una volta passata in giudicato la sentenza (come prevede la “leggina” che peraltro presto finirà sotto la lente della Corte Costituzionale).
La sentenza, però, non è passata in giudicato, perché la parte terza (non Buzzanca, difeso in quell’occasione da Marcello Scurria), un’altra cittadina, tale Giulia Pisanelli, rappresentata dall’avv. Bonaventura Candido, ha presentato proprio ieri ricorso in appello contro la sentenza stessa. Il motivo è presto detto e lo si legge nel ricorso in questione: «Nel caso di passaggio in giudicato di siffatta statuizione, infatti, la competente autorità amministrativa potrebbe trovarsi a dovere adottare, in esecuzione della stessa, il provvedimento di decadenza dalla carica di deputato del dott. Buzzanca». In realtà, sostiene Candido, il giudice, nel dichiarare l’incompatibilità, è andato oltre quanto gli era stato chiesto dallo stesso ricorrente, che si era limitato a invocare la decadenza da sindaco. Viene sollevato anche un problema di competenza, in quanto secondo Candido il tribunale competente in materia sarebbe quello di Palermo, non di Messina. «La sentenza – questa è la sintesi – è affetta da ultrapetizione», ossia da quel “vizio” regolato dall’articolo 112 del codice di procedura civile secondo cui «il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiestoed il pronunciato». La matassa s’ingarbuglia. E la causa continua.
