Le motivazioni della decisione del tribunale di Messina, che però ribadiscono: il cumulo delle due cariche può «compromettere il libero espletamento delle cariche stesse»
Giuseppe Buzzanca ha avuto ragione dunque. «Ho sempre avuto fiducia nella tesi dei miei avvocati e nell’operato dei magistrati, continuerò a fare il sindaco con rinnovata passione», la frase di rito pronunciata dal sindaco. Che rimane, dunque, in sella allo scranno più alto di Palazzo Zanca, ma anche a quello di parlamentare a Palazzo dei Normanni. Sebbene, come ribadito ieri dal tribunale di Messina, sia innegabilmente incompatibile. Perché, allora, non è stato dichiarato decaduto? Per chiarire questo arcano “giuridico” è bene leggere alcuni stralci della sentenza. Che dice tanto, ma anche di più. Secondo il giudice «il ricorso presentato da Salimbeni Vincenzino è fondato solo limitatamente alla domanda tendente alla declaratoria di una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco del Comune di Messina, mentre invece non appare accoglibile la domanda tendente alla declaratoria di decadenza dalla carica di sindaco, proprio alla luce delle disposizioni richiamate nella normativa posta a fondamento del presente ricorso, ovvero la legge regionale n. 29 del 1951». Viene dunque evidenziato che «sebbene Buzzanca sia stato legittimamente eletto alla carica di sindaco di Messina, atteso che alla data dell’elezione (ma anche alla data attuale), nessuna norma gli impediva di candidarsi a primo cittadino, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (aprile 2010) la sopravvenuta elezione dello stesso sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti ha determinato una incompatibilità sopravvenuta tra le due cariche, potenzialmente idonea a compromettere il libero espletamento delle cariche stesse (…), essendo probabile il verificarsi di ripercussioni che dalla unione delle due cariche possono derivare “sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni».
Ecco perché il tribunale non ha dubbi nell’affermare «una situazione di incompatibilità, perfettamente aderente al caso di specie, derivante dalla successiva assunzione della carica di sindaco da parte di chi già rivestiva il ruolo di deputato regionale, deve però escludersi, a parere del collegio, che la stessa possa determinare la decadenza dalla carica di sindaco del Comune di Messina, proprio alla luce della legge citata; ed invero, assunto che la causa di incompatibilità rilevante nel presente procedimento è disciplinata dalla legge regionale n. 29 del 1951, nella determinazione delle conseguenze derivanti da tale incompatibilità non può che farsi riferimento alla medesima normativa, la quale, a parere del collegio, prevede, con scelta legislativa non censurabile, la decadenza dalla carica di deputato regionale da parte del soggetto che non provveda ad esercitare l’opzione nel termine fissato dalla legge stessa».
Il giudice, dunque, ribadisce che «sia l’assemblea regionale sia l’organo giudiziario possono solo intervenire sulla carica regionale e sancire la decadenza stessa. Tale previsione, d’altronde, appare del tutto logica: in assenza dell’esercizio del diritto di opzione, infatti, il legislatore presume che colui che ha scelto di candidarsi a sindaco quando già rivestiva la carica di deputato regionale, abbia tacitamente inteso rinunciare alla prima carica». E’ anche questo il caso di Buzzanca? Forse, sta di fatto che il giudice, come omrai è storia, ha deciso in questo senso: incompatabile sì, sindaco pure. Ma, come dicevamo in apertura, questa sentenza dice tanto, e anche di più. Dice che, è vero, quando Buzzanca è stato eletto sindaco nessuno norma glielo vietava, sebbene fosse già deputato. Ma dice pure che, come ribadito in seguito dalla Corte costituzionale, il doppio incarico tanto vituperato è «potenzialmente idoneo» a «compromettere il libero espletamento delle cariche stesse», infatti è probabile «il verificarsi di ripercussioni che dalla unione delle due cariche possono derivare “sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni». Questo aspetto, decadenza o no, rimane. Questa rimane, con o senza sentenza, una questione di opportunità.
