Quale normativa è stata applicata? Chi sono i componenti? Quali i compensi?
La composizione dell’ufficio centrale elettorale, che in queste ore sta procedendo, a Palazzo Zanca, alla verifica di tutti i dati, è sotto l’occhio della lente del Sedel (Sindacato Europeo Dipendenti Enti Locali). Tanto da inviare una nota scritta, a firma del segretario provinciale Antonino Ponzio al segretario generale Ribaudo, al dirigente del dipartimento demografico Altomonte, al sindaco e agli altri uffici competenti.
Il Sedel sottolinea già in occasione delle elezioni del 2005 alcune organizzazioni sindacali avevano diffuso un comunicato intitolato “Fine del gioco delle tre carte-, con il quale si richiedeva agli uffici del Comune di «conoscere i criteri adottati per la nomina dei componenti facenti parte della commissione elettorale centrale (seggio unico)», in quanto si «nutrivano forti dubbi che la designazione di tantissimi componenti il suddetto seggio sia stata effettuata in modo trasparente, dal momento in cui molti di essi appartengono allo stesso nucleo familiare, effetto ripetitivo in tutte le tornate elettorali amministrative». Allora si lamentava anche la «gravissima e intollerabile esclusione a danno di componenti dell’ufficio elettorale, dotati della necessaria esperienza e specifica professionalità, che si sono visti “scavalcati- da presunti “privilegiati di famiglia- che, anche per l’assenza di idonea professionalità, se confermati “legittimano malcontento e malumore fra i dipendenti comunali, demotivandoli sempre di più-».
La storia si ripete in questi giorni, secondo la Sedel, poiché «l’identico gioco delle tre carte sembra essersi ripetuto anche nelle recenti consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008, con notevole disappunto e discriminazione tra i lavoratori, non si riesce ancora a comprendere quale recondita logica viene utilizzata per giustificare tali gravi e “curiosi- comportamenti che, se confermati, meriterebbero di essere sottoposti ad “opportuna lente di ingrandimento-. L’articolo 10 della legge 21/03/1990, n.53 prevede, fra l’altro, la partecipazione di un numero limitato di cittadini all’ufficio centrale (precisamente sei elettori idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale, scelti tra quelli iscritti nell’albo ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado)».
«Inoltre – si legge nella nota – poiché tra le cause d’incompatibilità alla predetta iscrizione all’albo risultano anche i “dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali-, la scrivente per quanto di competenza chiede di far conoscere quale normativa è stata applicata per la costituzione dell’ufficio centrale in oggetto; di comunicare l’elenco completo dei nominativi dei componenti l’ufficio centrale elettorale costituito per queste elezioni e per quelle degli ultimi sei anni; di far conoscere se i compensi percepiti dai componenti dell’ufficio centrale elettorale per le elezioni amministrative degli ultimi anni sono stati assoggettati alle ritenute di legge».
