La prima sezione del Tar Sicilia ha respinto i ricorsi, presentati da strutture convenzionate esterne, per la sospensione di alcuni provvedimenti adottati dall’assessorato regionale alla Sanità. Il primo ricorso riguardava la legittimità del comma 2 dell’articolo 25 della legge di riforma del sistema sanitario siciliano che disciplina l’erogazione di attività, da parte delle strutture private, e alcune note assessoriali emanate tra il giugno e il luglio del 2009. Il secondo ricorso puntava invece ad annullare l’efficacia del decreto assessoriale del 12 giugno scorso con cui veniva stabilita l’assegnazione dei tetti di spesa alle province.
