Lo ha deciso il Tar di Catania, che dovrà successivamente esprimere il giudizio di merito. Su Download, l’ordinanza emessa dal tribunale amministrativo
Nella battaglia legale tra il Comune di Messina e la società “Gemeaz Cusin” (vedi articolo correlato) sul servizio di mensa scolastica affidato da Palazzo Zanca alla “Cascina Global Service” l’ ha spuntata l’Ente pubblico. Almeno nel primo passaggio giudiziario. Il TAR Catania ha, infatti, rigettato la richiesta di sospensiva invocata dalla società Gemeaz contro l’aggiudicazione in favore della società La Cascina Global service s.r.l.- difesa dal prof. Mario Caldarera e dall’avv. Michele Perrone- dell’appalto della ristorazione scolastica del Comune di Messina, difeso dall’avv. Arturo Merlo.
Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha ritenuto infondato il ricorso presentato dall’ATI Gemeaz – CNS, anche in relazione alla regolarità dell’autorizzazione sanitaria (DIA) rilasciata dall’ASP di Messina, connessa al centro cottura utilizzato dalla società aggiudicataria, il tutto in disparte dalla valutazione dei motivi di ricorso incidentale concernenti la carenza di documentazione dell’ATI Gemeaz. Come detto, però, si tratta solo del primo step dell’iter giudiziario in corso perché, poi, il Tar dovrà entrare nel merito della questione e in quel caso il giudizio finale potrebbe raccontare un’altra storia.
Intanto, fanno sapere dall’Ufficio stampa del Comune « il sindaco Giuseppe Buzzanca (nella foto) ha confermato il prosieguo del servizio di refezione scolastica da parte della società La Cascina Global Service S.r.l., che con determina dirigenziale n. 84 del 28 ottobre, era risultata aggiudicataria in via definitiva, fatti salvi la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, nonché l’esercizio del potere di autotutela. L’appalto è stato aggiudicato con il ribasso del 20,20% rispetto all’importo a base d’asta di 3.425.312,00 euro, comprensivo di oneri di sicurezza pari a 7.574,40 euro non soggetti a ribasso».
Su Download è possibile prendere visione dell’ordinanza del TAR
