Come si vota, seconda puntata: gli eletti, le cause d'ineleggibilità

Come si vota, seconda puntata: gli eletti, le cause d’ineleggibilità

Rosaria Brancato

Come si vota, seconda puntata: gli eletti, le cause d’ineleggibilità

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martedì 12 Settembre 2017 - 04:18

Seconda puntata del viaggio nel sistema elettorale siciliano. Oggi approfondiamo la parte relativa all'assegnazione dei seggi ed ai casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Seconda puntata dedicata alla legge regionale che norma le elezioni del 5 novembre.

Dopo la parte introduttiva al sistema elettorale affrontata nella prima puntata (leggi qui) diamo un’occhiata agli articoli relativi all’elezione dei deputati nei collegi provinciali con il sistema proporzionale.

Art. 2 bis(9)

1. Cia­scun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale verbale attestante: la cifra elettorale conseguita da ciascun listino del Presidente (detta anche lista regionale) nell'ambito del collegio e la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale. Infime il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concor­renti nel collegio.

L'Ufficio centrale regionale determina quindi la cifra regionale dei voti va­lidi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma re­gionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seg­gi perché non hanno raggiunto su scala regionale la soglia del 5%.

Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscri­zionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divi­de il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'as­segnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio (nel caso di Messina ricordiamo che ne spettano 8).

L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nel­la cifra elettorale della lista.

Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per in­sufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il nu­mero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti resi­duati nell'ambito del collegio (criterio del resto più alto).

Art. 2 ter

Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Come già spiegato in precedenza, poiché finora, alla luce del sistema elettorale e del numero dei candidati governatori, non è stata raggiunta la maggioranza del 50% più uno dei voti validi (Crocetta ha vinto con poco più del 30%), si è stabilito il meccanismo del listino del Presidente (composto da 7 candidati che si sono presentati anche nei singoli collegi), in modo tale da far ottenere al Presidente che ha vinto una maggioranza più solida. I seggi del listino si assegnano tenendo conto dell’ordine di presentazione in lista. I seggi con il proporzionale saranno quindi in totale 62, il seggio n°63 va al miglior perdente ed i restanti 7, ai candidati del listino del Presidente che ha vinto, per scorrimento della lista.

L'Ufficio centrale regionale determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, cioè quale candidato Presidente ha vinto.

Proclama, quindi, eletti:

alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il ca­polista della lista regionale risultata più votata.

Alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale più votata (miglior candidato presidente perdente)

L'Ufficio centrale regionale verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di li­ste collegati con la lista regionale più votata, sommando i seggi ottenuti dai gruppi nei collegi elettorali provinciali.

Art. 3(13) Modalità di esercizio del diritto di voto

L'esercizio del voto è un dovere civico.

L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regio­nale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provin­ciale.

Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprime­re un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.

Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul co­gnome e nome del capolista (il candidato alla Presidenza) riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regio­nale prescelta.

L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro (cosiddetto voto disgiunto).

Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, ciascuno racchiuso entro un appo­sito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provincia­le. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una prefe­renza per un candidato;

la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale (cioè il candidato Presidente) e accanto a destra, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consiste­re in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simbo­li dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista re­gionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali (vedi il M5S), il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il gruppo di liste provinciali;

la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse ca­ratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

La collocazione progressiva nella scheda di votazione viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. La successione delle liste provin­ciali collegate alle liste regionali, viene definita, per ciascun col­legio, dall’ Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste.

Art. 3 ter(18) Composizione delle liste provinciali e regionali

Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà.

Tutti i candidati del listino del Presidente, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il col­legio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale.

TITOLO II ELETTORATO

CAPO II Eleggibilità

Art. 7

Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risultino nelle liste elettorali della Regione (siano cioè residenti in Sicilia.

Seguono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità (quest’ultima viene sanata con la scelta in caso di elezione, da una delle due posizioni).

Si tratta di un lungo elenco del quale citiamo solo alcune delle cause.

Non sono eleggibili a deputato regionale: i presidenti e gli assessori delle province regionali; i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana; il segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione interme­dia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministra­zione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regio­ne, nonché i direttori generali di agenzie regionali; i capi di gabinetto nonchè i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i diret­tori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nel­la Regione;

i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pub­blica sicurezza;

il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pub­blica sicurezza;

gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia; i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia; i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che espri­mono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;

i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima delle elezioni.

Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di ac­cettazione della candidatura, i magistrati, i mem­bri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali e i magistrati della Corte dei conti nelle sezioni della Regione Sicilia

Art. 10 (24 ter)

1. Non sono eleggibili inoltre:

coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, ammi­nistratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministra­zione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed impre­se volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sus­sidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo perma­nente l'opera loro alle persone, società e imprese; i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Re­gione partecipa; gli amministratori di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenziona­te con la Regione.

Le cause di ineleggibilità non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano cessati dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima dalle elezioni.

Art. 10 bis (25)

Capo III

Delle incompatibilità

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costitu­zione e nello Statuto speciale della Regione Siciliana, l'ufficio di depu­tato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del CNEL, compo­nente di organismi internazionali o sopranazionali.

I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qual­siasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agen­zie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigi­lanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti cul­turali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designa­zione elettiva dei corpi accademici.

I deputati re­gionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di ammi­nistratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore genera­le o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di ca­rattere continuativo:

in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai qua­li la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indiretta­mente; in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione; in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

I deputati regionali non possono assumere il patrocinio profes­sionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad im­prese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rappor­ti di affari con la Regione.

Art. 10 sexies (25 bis)

I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità soprav­venuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'in­compatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.

Rosaria Brancato

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