Come si vota, prima puntata: il listino, le liste,l'assegnazione dei seggi

Come si vota, prima puntata: il listino, le liste,l’assegnazione dei seggi

Rosaria Brancato

Come si vota, prima puntata: il listino, le liste,l’assegnazione dei seggi

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lunedì 11 Settembre 2017 - 08:21

Iniziamo oggi un viaggio per spiegare il sistema elettorale vigente in Sicilia.

In vista delle elezioni Regionali del 5 novembre iniziamo a spiegare il sistema elettorale siciliano, previsto dalla Legge Regionale così come aggiornata dalle disposizioni della Legge regionale n° 5 del 5 dicembre 2007.

L’art. 1 prevede la contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assem­blea regionale siciliana.

La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'As­semblea regionale avviene pertanto su un'unica scheda nella quale l’elettore dovrà indicare sia la lista ed il deputato che intende votare che il candidato Presidente che ha scelto (è possibile anche il voto disgiunto).

Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale.

L’ art. 1 bis(2) riguarda il sistema elettorale

L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale.

Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

Con la riduzione da 90 a 70 seggi all’Ars e con il sistema elettorale vigente che prevede la necessità per chi vince con una percentuale inferiore al 50%, sono previsti meccanismi che garantiscono il raggiungimento di una maggioranza in Assemblea meno risicata, attraverso il cosiddetto listino del Presidente. Pertanto dei 70 seggi a disposizione, 62 sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base delle liste presentate nei collegi elettorali provinciali. Un seggio, il 63esimo, andrà al “miglior perdente”, ovvero il candidato Presidente della coalizione che ha registrato il secondo posto in base ai voti. Gli altri 7 seggi andranno al listino del Presidente che ha vinto, ma i componenti del listino dovranno obbligatoriamente essere candidati in una delle liste collegate nei collegi provinciali (per evitare l’esercito dei nominati).

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali che non hanno raggiunto la soglia del 5% a livello Regionale.

Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale (il listino), alla quale possono essere collegate più liste di coalizione, purchè espressamente dichiarato.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candida­ti pari a otto (5 uomini e 3 donne), incluso il capolista, secondo un criterio di alternanza fra uo­mini e donne.

I candidati del listino, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il mag­gior numero di voti validi in ambito regionale.

Vista la situazione attuale, come già accaduto in precedenza, e con 3 coalizioni forti (centro-destra, M5S, centro-sinistra) è improbabile che il vincitore raggiunga il 50% dei voti. La soglia si abbassa notevolmente e ad esempio Crocetta nel 2012 fu eletto con poco più del 30% dei consensi.

Viene eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente infe­riore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata (miglior candidato presidente perdente)

Art. 1 ter (4)

Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali

1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coaliz­zarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di un comune listino.

Quando l'elettore ometta di votare per un listino (e quindi per il Presidente) il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del listino collegato con la lista provinciale vo­tata (cosiddetto effetto trascinamento)

Art. 2

Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione

1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale pro­vinciale viene calcolato dividendo per 62 la cifra della popolazione residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censi­mento. Previsto anche, in base ai quozienti, che siano assegnati gli ulteriori seggi con i resti più alti.

In base a questa suddivisione, dopo la riduzione dei seggi a 70, a Messina e provincia i deputati eletti si ridurranno da 11 ad 8.

Agrigento ne avrà 6 ( 1 resto), Caltanissetta 3, Catania 13, Enna 2, Palermo 16 (1 resto), Ragusa 4 (1 resto), Siracusa 5 (1 resto) Trapani 5.

Nella successiva puntata illustreremo la parte relativa all’elezione dei deputati nei collegi provinciali in base al sistema proporzionale.

Rosaria Brancato

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