Agevolazioni alle piccole e medie imprese: le direttive pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

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lunedì 20 Febbraio 2012 - 12:13

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari

Dopo i danni, un pò di respiro per le piccole e medie imprese che sorgono nelle zone colpite deall’alluvione del 22 novembre 2011. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana, n° 7 del 17 febbraio, il decreto dello scorso 26 gennaio , con il quale l’Assessorato regionale alle attività produttive ha previsto la concessione delle agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese aventi sede presso i comuni della provincia di Messina, danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011. Come si ricorderà, oltre Messina, gli altri comuni del messinese interessati allo stato di calamità sono stati Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Condro’, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicamino’, Meri’, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste a carico del fondo a gestione separata, di cui all’art. 60 della legge regionale n. 32/2000, le piccole e medie imprese così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI ivi comprese le microimprese, come definite dal regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 214 del 9 agosto 2008, comprese le imprese del settore turistico-alberghiero.
Per le agevolazioni previste, gli interventi creditizi a favore delle imprese aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, sono effettuati entro i limiti fissati dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

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