Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina
Rubrica a cura di Confedilizia Messina
Dalle Entrate importanti precisazioni per le detrazioni edilizie “prima casa”
La circolare n. 8 dell’Agenzia delle entrate, diffusa oggi, contiene importanti precisazioni in merito alla possibilità di usufruire, per l’abitazione principale, delle detrazioni maggiorate per interventi edilizi previste dall’ultima legge di bilancio, pari nel 2025 al 50% dell’Irpef.
Anzitutto, viene chiarito che “qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”.
Inoltre, viene precisato che nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, “la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale”.
Da ultimo, viene evidenziato che le detrazioni maggiorate previste per le abitazioni principali spettano anche nel caso in cui gli interventi edilizi siano realizzati sulle relative pertinenze (quali cantine e garage).
La Confedilizia, che aveva suggerito tali interpretazioni sin dall’approvazione della manovra, esprime soddisfazione per l’intervento chiarificatore dell’Agenzia.
Al termine del contratto, se manca la descrizione dell’immobile, come si provano le condizioni iniziali?
Il conduttore, al termine della locazione, è tenuto a restituire l’immobile nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, sicché – secondo la giurisprudenza – in assenza di una descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che lo abbia ricevuto in buono stato e nelle medesime condizioni deve restituirlo, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto, dovendo rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all’atto della riconsegna.
Rifacimento copertura edificio: come si ripartisce il costo se il sottotetto è di proprietà esclusiva?
Considerata la connessione funzionale e strutturale del tetto rispetto alle unità sottostanti, i condòmini, in proporzione alle rispettive quote, devono partecipare alle relative spese di manutenzione e conservazione. La circostanza che il sottotetto sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino è ininfluente rispetto al dovere di contribuzione alle spese in ragione della funzione che la copertura assolve per tutti gli appartamenti sottostanti. Relativamente al criterio di riparto dei relativi oneri trova applicazione il disposto di cui all’art. 1126 c.c., che pone i 2/3 della spesa a carico dei proprietari delle unità comprese nella proiezione verticale del tetto ed il rimanente 1/3 a carico del proprietario del sottotetto (in questo senso anche Tribunale Latina, sez. II, 14/02/2023, n. 356).(da Confedilizia Notizie)–
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