La rubrica settimanale di Confedilizia
La rubrica settimanale di Confedilizia Messina
È valida la clausola che impone, nel contratto di locazione commerciale, al conduttore di pagare per intero le spese di registrazione del contratto?
L’art. 8 della l. n. 392 del 1978 prevede che le spese di registrazione del contratto di locazione debbano essere divise tra le parti in ragione del 50% ciascuna. La violazione di tale disposizione comporta la nullità della clausola, posto che una diversa pattuizione consentirebbe al locatore di percepire indirettamente una somma ulteriore rispetto al canone di locazione.
Gli interventi rilevanti in adeguazione a nuovi obblighi di legge necessitano sempre di approvazione assembleare?
Il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione rimessi all’iniziativa dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condòmini ex art. 1133 del codice civile, e atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall’art. 1135, comma 2, del codice civile, riposa sulla “normalità” dell’atto di gestione rispetto allo scopo dell’utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che – pur imposte da sopravvenienze normative non derogabili – comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano in ogni caso di approvazione assembleare. (da Confedilizia Notizie)
