Caso Istituzione Servizi Sociali, la motivazione del gip: -Falso troppo grossolano e dunque non punibile-

Caso Istituzione Servizi Sociali, la motivazione del gip: -Falso troppo grossolano e dunque non punibile-

Caso Istituzione Servizi Sociali, la motivazione del gip: -Falso troppo grossolano e dunque non punibile-

venerdì 23 Maggio 2008 - 17:51

Così il gip De Marco spiega il rigetto dell'istanza di sospensione per Sinatra e Ribaudo

Il falso è stato commesso ma era così evidente che nessuno ci sarebbe mai potuto cascare. In estrema sintesi e con le parole più semplici possibili è il concetto che ha voluto esprimere il gip Giovanni De Marco respingendo la richiesta di sospensione dalle funzioni per il commissario straordinario del Comune, Gaspare Sinatra e per il segretario generale Filippo Ribaudo avanzata dal sostituto procuratore Antonino Nastasi.

“L’esame degli esiti delle indagini realizzate dal pubblico ministero –scrive il gip De Marco- la documentazione acquisita e ancora più quella prodotta dagli indagati, e persino le dichiarazioni degli indagati rese in sede d’interrogatorio, fanno emergere una vicenda dai contenuti quanto meno preoccupanti, sia per la conflittualità emersa all’interno del Comune di Messina, sia per modesta attenzione al rispetto delle regole e più in generale della legalità, sia per la conduzione della gestione amministrativa da parte del commissario regionale.

Malgrado ciò non può essere accolta la richiesta di misura formulata dal pubblico ministero (esclusivamente con riferimento ai reati di falso e non di abuso d’ufficio per cui, allo stato, non risulta elevata imputazione) dal momento che il falso ipotizzato dall’accusa, come si dirà assolutamente pacifico, è talmente macroscopico e grossolano da essere del tutto inidoneo a trarre in inganno chicchessia, come tale non punibile-.

Nella sua ordinanza il gip Giovanni De Marco spiega punto per punto le contraddizioni emerse durante le indagini ed il movente dell’azione compiuta da Sinatra e Ribaudo.

“Tali circostanze tuttavia –conclude De Marco- non appaiono sufficienti a rendere punibile la condotta.

E’ noto che, in linea di principio, la falsità non è punibile quando si riveli in concreto inutile, quindi inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando, secondo la struttura, l’economica e la funzione dell’atto, appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto medesimo e del suo valore probatorio, risultando con ciò inidoneo a ledere la fede pubblica e, cioè, a rappresentare documentalmente fatti diversi da quelli realmente accaduti. In tali casi, infatti, la falsificazione non è idonea a conseguire uno scopo antigiuridico, dal momento che risulta irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. Tale condizione vale non solo per l’ipotesi di falso materiale ma, ovviamente, anche per il caso di falso ideologico, nel senso che anche per tale tipologia di falso può configurarsi l’ipotesi del reato impossibile per assoluta inidoneità dell’azione, atteso che la grossolanità è riconducibile al principio generale della non punibilità dell’azione del tutto inidonea a cagionare l’evento.

Invero, come ovvio, un falso può essere rilevante penalmente solo quando lo stesso sia idoneo a trarre in inganno. Ove il falso sia talmente evidente da potere essere rilevato immediatamente, neppure di falso può parlarsi, in quanto non può esservi inganno. In tal senso può affermarsi che il falso resta irrilevante penalmente in tutti quei casi in cui l’azione sia palesemente inadeguato a conseguir e il risultato, risultato che nei reati di falso è, appunto, quello di generare un’apparenza diversa dalla realtà. Si tratta certamente del caso in esame-.

In conclusione il gip De Marco entra nello specifico delle delibere. Ne illustra la struttura e sottolinea “l’affermazione mendace contenuta nelle due deliberazioni-. La formula utilizzata afferma che “in calce alla proposta di delibera sarebbero stati resi, prima della deliberazione, i pareri prescritti-

“Come detto tale affermazione è certamente falsa. Tuttavia la falsità di tale affermazione risulta palesemente ed immediatamente dallo stesso documento che la contiene: ed infatti basta voltare la pagina per constatare che in calce alla proposta di delibera non sono presenti i pareri contabili mentre i pareri tecnici portano, espressamente e chiaramente, una data successiva a quella della deliberazione. Si tratta, pertanto, di un falso talmente palese ed immediatamente evincibile, da risultare del tutto privo di valore e di significato-. Decisivi, dunque, per definire il falso grossolano i pareri prescritti giunti nei giorni successivi (2 maggio e 8 maggio 2008) alla data del 30 aprile 2008 indicata in calce alla delibera contestata. Un falso così falso che in conclusione il gip De Marco si chiede sconcertato “alla luce della plateale inutilità del falso resta da chiedersi per quale ragione lo stesso sia stato realizzato-.

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