Agevolazione “prima casa”, i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Agevolazione “prima casa”, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Autore Esterno

Agevolazione “prima casa”, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

domenica 25 Gennaio 2026 - 09:11

La rubrica di Confedilizia. Case, immobili e condominio in pillole

La rubrica di Confedilizia. Case, immobili e condominio in pillole

Con l’interpello n. 297 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto importante in materia di agevolazioni “prima casa”, riguardante i termini per il riacquisto di un’abitazione dopo la vendita di un immobile già acquistato con i benefici fiscali.Il caso esaminato riguarda un contribuente che aveva acquistato una prima casa nel 2014 con le agevolazioni e l’aveva poi venduta nell’ottobre 2024. Successivamente, egli intendeva riacquistare un nuovo immobile chiedendo che fosse applicato il nuovo termine di due anni introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

La modifica normativa, infatti, ha esteso da uno a due anni il termine entro cui vendere la precedente abitazione quando si acquista una nuova “prima casa” senza aver ancora ceduto quella già posseduta. Secondo il contribuente, questo nuovo termine avrebbe dovuto valere anche nel caso opposto, cioè quando si vende prima e si riacquista dopo.

L’Agenzia delle Entrate ha però respinto questa interpretazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il termine biennale introdotto dalla legge riguarda solo l’ipotesi in cui la nuova casa venga acquistata prima di vendere quella precedente, come previsto dal comma 4-bis della Nota II-bis dell’imposta di registro.
Diversa è invece la disciplina del riacquisto dopo la vendita, regolata dall’articolo 7 della legge n. 448 del 1998. In questo caso, per non perdere i benefici e per ottenere il credito d’imposta, il riacquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita della casa agevolata. Tale termine, secondo l’Agenzia, non è stato modificato dalla nuova normativa.

L’Agenzia ha inoltre precisato che le agevolazioni “prima casa”, avendo natura eccezionale, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge, né attraverso interpretazioni analogiche o estensive.

In conclusione, chi vende una prima casa acquistata con agevolazioni deve continuare a riacquistare entro un anno se vuole beneficiare del credito d’imposta, mentre il nuovo termine di due anni vale esclusivamente per chi acquista prima e vende dopo.

Una precisazione che conferma l’orientamento rigoroso dell’Agenzia delle Entrate e che richiede particolare attenzione da parte dei contribuenti e dei professionisti del settore.

Locazione commerciale: è ammissibile il risarcimento per danno da ritardata consegna in mancanza di corresponsione dell’indennità di avviamento?

Il diritto del locatore al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1591 c.c. derivante ed imputabile alla ritardata consegna dell’immobile commerciale locato va riconosciuto esclusivamente per il periodo successivo al pagamento da parte del locatore dell’indennità di avviamento; indennità d’avviamento che, secondo la giurisprudenza, costituisce condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio.

Si possono attraversare i muri comuni con fili per realizzare in garage una “wallbox” per l’auto elettrica?

L’installazione di una “wallbox” nel proprio garage, la cui linea elettrica attraversi parti condominiali, può essere realizzata in ossequio all’art. 1102 c.c., il quale consente a ciascun condomino di servirsi delle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Ove si consideri che l’intervento coinvolge parti comuni dell’edificio, potrebbe essere consigliabile comunicare comunque l’intento all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione. Non è necessaria alcuna autorizzazione se l’installazione non comporta modifiche significative alle parti comuni e non pregiudica i diritti degli altri condòmini. (da Confedilizia Notizie)

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