Cartelle Imu, botta e risposta tra Consumatori Associati e l’amministrazione De Luca

Cartelle Imu, botta e risposta tra Consumatori Associati e l’amministrazione De Luca

Redazione

Cartelle Imu, botta e risposta tra Consumatori Associati e l’amministrazione De Luca

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sabato 09 Febbraio 2019 - 17:54

“Tutte le 28 mila cartelle inviate dal Comune sono nulle, non solo per i singoli errori presenti in alcune di esse, ma per le gravissime violazioni presenti in ogni documento, e pertanto le imposte con esse richieste non devono essere pagate”. A dirlo l’avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati , il quale spiega in un comunicato stampa che il Coordinatore del Team Legale ha individuato vizi gravissimi degli atti fiscali.

“Sinteticamente, la sottoscrizione meccanica da parte del Funzionario Comunale – spiega Fiorillo – è nulla per non essere mai stata autorizzata ritualmente e come previsto dalla Legge; l’atto è in violazione dello Statuto del Contribuente. Ma ancora di più è stata violata la normativa sulla privacy per il trattamento illegittimo dei dati dei contribuenti. Nessuno ha voluto fino ad ora chiarire come si sia passati dai dati dei cittadini, che dovrebbero essere conosciuti solo dal Comune di Messina, alla emissione di 28.700 avvisi. “Quello che chiediamo – ribadisce l’Avv. Ernesto Fiorillo, è anche di sapere chi sia il soggetto terzo a cui sono stati trasferiti i dati per stampare ed imbustare tutti gli avvisi e chi abbia trasportato le buste fino a Napoli, da dove risultano essere state spedite, e poi ancora a Catania per giungere nel luogo da cui sarebbero dovuto partire e, cioè, Messina”.

Alle accuse lanciate da Consumatori Associati replica l’Amministrazione comunale.

“Avendo letto il comunicato stampa dell’avv. Fiorillo, questa Amministrazione – scrivono da Palazzo Zanca – si sente in dovere di precisare che gli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti per IMU 2013 sono formalmente legittimi”.

Nel caso di specie il dott. Cama ha ricevuto l’attribuzione delle “funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all’imposta municipale propria, all’imposta comunale sugli immobili e al Tributo per i servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 1, commi 692-693 della L. n. 147 2013 in sostituzione del dott. Romolo Dell’Acqua”, giusta deliberazione di G.M. n. 451 del 27 giugno 2017, che ognuno può acquisire accedendo al sito istituzionale del Comune di Messina. Proprio il riferimento all’art. 1, comma 692 della Legge 147 del 2013, presente nella delibera, è tranciante, rispetto ad ogni ulteriore contestazione. Infatti il comma 692 prevede che “Il Comune designi il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Pertanto, visto che la delibera richiamava anche il predetto comma 692, il dott. Cama aveva anche il potere di sottoscrivere gli atti”.

“In ogni caso- si legge ancora nel comunicato stampa – contrariamente a quanto asserito nel comunicato, l’assenza di una specifica autorizzazione alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del funzionario responsabile del tributo, non ne inficerebbe la legittimità, essendo sufficiente che vi sia una delibera di nomina e di attribuzione dei poteri relativa all’ emanazione degli accertamenti, in capo al funzionario. Questo assunto è confortato dall’ orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. recentissima Cass. 30052/2018; e Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, n. 15447) Solo per amore di completezza si aggiunge che l’art. 1, comma 162 della legge n. 296 del 2006 prevede l’obbligo che l’avviso di accertamento emesso dall’Ente in materia di tributi locali sia sottoscritto dal funzionario “designato dall’Ente locale per la gestione del tributo” ma tale requisito non è a pena di nullità come invece previsto specificamente da altre norme di legge che disciplinano tributi diversi (es. art. 42, D.P.R. n. 600/73 in materia di IRPEF). Ciò significa che nel caso di specie l’omessa sottoscrizione non è stata valutata dal legislatore come elemento necessario dell’atto, che è valido in ogni caso”.

“In merito alle presunte violazioni alla privacy, è quasi superfluo aggiungere che nessuna di esse può avere rilievi tributari ed inficiare la legittimità e/o la fondatezza degli avvisi di accertamento. Ma l’Ente può rassicurare i propri cittadini che tutti i dati sono stati trattati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy e la riservatezza e che sono stati utilizzati esclusivamente per l’accertamento e la riscossione dei tributi e dunque per finalità legittime e per null’altro”.

L’amministrazione ribadisce infine che le cartelle “pazze saranno annullate : “Il Comune di Messina si attiverà per annullare, anche in autotutela e senza necessità dei ricorsi, tutti gli avvisi di accertamento affetti da errori materiali che chiedono somme ingiuste a soggetti non tenuti a versarle. Il Comune certamente non annullerà gli atti che sono stati inviati agli evasori totali del tributo che erano tenuti a versarlo e che dovessero ricorrere a sollevare (presunti) vizi formali per evitare di versare quanto dovuto, soprattutto da parte di blasonati evasori di professione che non pagano le tasse per partito preso e non perché si trovano in stato di indigenza”.

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