Oggi Confedilizia approfondisce le problematiche relative alla locazione commerciale e ad alcuni quesiti sul condominio
Locazione commerciale: a chi spetta controllare lâidoneitĂ dei locali allâuso specifico? Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore lâonere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dellâattivitĂ che egli intende esercitarvi, nonchĂŠ al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilitĂ per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. Infatti, la destinazione particolare dellâimmobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dellâobbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dellâimmobile in relazione allâuso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e lâattestazione del riconoscimento dellâidoneitĂ dellâimmobile da parte del conduttore. Esemplare in argomento la sentenza n. 14731 della Corte di Cassazione civile, sez. III, del 7 giugno 2018.
I tributi
Ă lecita la clausola del contratto che pone i tributi a carico del conduttore? La questione è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza sino ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (8 marzo 2019, n. 6882), sentenza in cui gli Ermellini hanno dichiarato la compatibilitĂ con la norma costituzionale in tema di capacitĂ contributiva (art. 53 della Costituzione) di clausole, contenute nei contratti di locazione ad uso non abitativo, mediante le quali le parti possono pattuire la traslazione delle imposte sulla proprietĂ (ICI e poi IMU) dal locatore al conduttore. Tali pattuizioni costituiscono soltanto unâintegrazione ed una diversa modulazione del canone di locazione, ma non spostano in capo al conduttore lâonere di corresponsione delle imposte, rimanendo il locatore unico diretto obbligato verso il fisco.Â
Impianto non a norma
Lâimpianto elettrico non a norma può essere causa di risoluzione del contratto? Il difetto dellâimpianto elettrico, non a norma rispetto alle normative vigenti, non rientra nella categoria delle riparazioni straordinarie di competenza del locatore, ma nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, secondo lâart.1578 Cod. civ., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile lâidoneitĂ allâuso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili e per il quale, il locatore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa al momento della consegna (ovvero lâimpossibilitĂ di venirne a conoscenza con la normale diligenza), è tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi stessi. (In questo senso, tra le diverse, anche Tribunale Catania sez. V, 23/04 /2019, n.1674) Â
Condominio
 à lecito aprire un varco nel muro perimetrale per collegare due appartamenti? Lâapertura da parte del condòmino di un varco nel muro perimetrale del condominio è legittima qualora non influisca sulla statica del fabbricato compromettendone la stabilitĂ , non pregiudichi la sicurezza ed il decoro architettonico dellâedificio, non alteri la destinazione del bene e, infine, non dia luogo alla costituzione di una servitĂš a favore di terzi estranei al condominio (cfr. in punto Cass. civ. 13 gennaio 1995, n. 360; 7 marzo 1992, n. 2273 e 25 ottobre 1998, n. 5780). Al di fuori delle fattispecie sopra specificate, lâapertura può costituire una facoltĂ del condòmino ai sensi dellâart. 1102 Cod. civ. laddove statuisce: âCiascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchĂŠ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosaâ Â
I risarcimenti
Inadempimento dellâamministratore: è sempre dovuto il risarcimento al condominio? Lâaccertamento della responsabilitĂ contrattuale dellâamministratore di condominio per inadempimento non comporta automaticamente la condanna al risarcimento del danno; infatti, il risarcimento al condominio è dovuto solo in presenza di un concreto ed apprezzabile pregiudizio patrimoniale
Le spese nellâinteresse di un solo condòmino sono ripartibili tra tutti? Non sono addebitabili allâintera comunitĂ condominiale le spese postali e di attivitĂ ulteriori svolte dallâamministratore nellâinteresse di un singolo condòmino sulla base del generico riferimento al criterio della ripartizione delle spese sulla proporzione dellâuso. (cfr. in punto anche Cassazione civile sez. II, 10/05/2019, n.12573). a cura di Flavio Saltarelli