La rubrica settimanale di Confedilizia Messina
La Confedilizia è stata ascoltata in audizione dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati in merito al decreto-legge in materia di sicurezza, che all’articolo 10 contiene disposizioni in tema di contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili. Disposizioni che introducono, da un lato, il nuovo reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” (che si affianca a quello di “invasione di terreni o edifici”) e, dall’altro, il nuovo procedimento di reintegrazione nel possesso dell’immobile, che comprende una procedura accelerata in caso di occupazione della “unica abitazione effettiva del denunciante”.
La Confederazione della proprietà edilizia – rappresentata dal Presidente, Giorgio Spaziani Testa – ha espresso apprezzamento per l’intento del Governo di affrontare in modo più deciso rispetto al passato un fenomeno particolarmente odioso. In particolare, Spaziani Testa ha evidenziato l’importanza di intervenire sugli aspetti procedurali del problema, che hanno mostrato evidenti lacune nel corso degli anni, contribuendo a determinare un lassismo diffuso.
Coerentemente con queste valutazioni, il Presidente della Confedilizia ha manifestato l’auspicio che il nuovo procedimento di reintegrazione nel possesso, nella sua versione accelerata, sia esteso a tutti gli immobili, ritenendo essenziale garantire in ogni situazione la massima tutela del diritto di proprietà. Peraltro – ha aggiunto – al maggiore rigore nella repressione e nella prevenzione delle occupazioni abusive vanno affiancate adeguate politiche in tema di lotta alla criminalità (spesso responsabile delle pratiche in questione), di gestione ordinata dell’immigrazione e di risposta ad esigenze sociali (anche attraverso una più efficiente gestione delle case popolari e degli altri immobili pubblici).
Da ultimo, Spaziani Testa ha evidenziato la necessità di rendere maggiormente efficienti anche le procedure riguardanti il rilascio degli immobili locati, nella consapevolezza che dare agli sfratti tempi certi e rapidi significa sì, in prima battuta, tutelare i diritti dei proprietari, ma allo stesso tempo vuol dire dare loro maggiore fiducia e – di conseguenza – ampliare il mercato della locazione, calmierare i canoni e favorire l’accesso alla casa da parte di chi ne ha bisogno.
Nuovo bonus sociale per i rifiuti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.3.2025, n. 60, il regolamento recante princìpi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (d.p.c.m. 21.1.2025, n. 24). E cioè il regolamento che, in applicazione dell’art. 57-bis, comma 2, del d.l. 26.10.2019, n. 124, come convertito, ha previsto in modo uniforme in tutta Italia il nuovo “bonus sociale per i rifiuti” che consisterà “in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente”. Il “bonus” – a decorrere dall’1.1.2025 – verrà riconosciuto, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, automaticamente agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico ed aventi un Isee, in corso di validità, non superiore a 9.530 euro (elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico). Si attendono ora i provvedimenti attuativi dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ARERA che dovrà stabilire le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in questione e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall’Inps, tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall’Anci, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell’Inps. Per quanto concerne infine la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della nuova agevolazione, il decreto prevede che l’Arera istituirà (e successivamente aggiornerà) con propri provvedimenti un’apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica.
L’amministratore condominiale è responsabile dell’irregolare conferimento dei rifiuti da parte dei condòmini?
L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condòmini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (cfr. in punto Cassazione civile, sez. II, 24/10/2023, n. 29511).(da Confedilizia Notizie)
