Unime. Docente vince ricorso al Tar del Lazio, deve essere rivalutata dalla commissione

Unime. Docente vince ricorso al Tar del Lazio, deve essere rivalutata dalla commissione

Redazione

Unime. Docente vince ricorso al Tar del Lazio, deve essere rivalutata dalla commissione

venerdì 09 Gennaio 2026 - 11:05

La docente è professoressa associata (seconda fascia) a Messina e vuole l'idoneità per diventare professoressa ordinaria (prima fascia). La commissione ministeriale gliel'aveva negata

Con sentenza numero 23964 il Tar del Lazio, sede di Roma, è tornato ad occuparsi della controversa questione, oggi peraltro al centro del dibattito parlamentare, relativa alla procedura prevista dalla legge per il reclutamento del personale accademico universitario, subordinato al preliminare conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, rilasciata da una apposita Commissione di nomina ministeriale composta da professori qualificati, all’esito di una valutazione avente ad oggetto i titoli e le pubblicazioni presentate dal candidato.

Il ricorso contro il giudizio di non idoneità

Nella specie, la candidata, già di seconda fascia all’Università degli Studi di Messina, ha impugnato il giudizio di “non idoneità” allo svolgimento delle funzioni di professoressa universitaria di prima fascia, espresso dalla Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura indetta con DD numero 1796/2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca, per effetto del quale le veniva, quindi, negata la relativa ambita abilitazione scientifica.

Le motivazioni della sentenza

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso degli avvocati Antonio Lanfranchi e Marco Zappia del foro di Messina, che hanno osservato che il giudizio sulle pubblicazioni era “affetto da vizio di motivazione”, non risultando “comprensibile il percorso logico sotteso al giudizio negativo espresso”. E non venendo “esplicitati in modo chiaro e comprensibile i rilievi che hanno condotto la Commissione a non riconoscere l’abilitazione”.

Il commento dei legali

“La sentenza costituisce – aggiungono i legali – un’importante occasione per i giudici amministrativi per ricordare che il giudizio di valore espresso dalla Commissione, ancorché affidato alla discrezionalità tecnica della stessa, non può tuttavia discostarsi dai criteri e dai parametri che la legge prevede per il rilascio dell’Abilitazione scientifica nazionale”.

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