Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

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domenica 19 Maggio 2024 - 07:04

La rubrica a cura di Confedilizia Messina

A cura di Confedilizia Messina

30 giugno 2024: dichiarazione Imu per esenzione immobili occupati abusivamente 

Si ricorda a tutti coloro che nel 2023 si sono avvalsi dell’esenzione Imu, prevista dall’art. 1, comma 759, lett. bbis, della l. n. 160 del 2019, per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, che entro il prossimo 30.6.2024 dovranno presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica. E ciò in quanto, per ottenere questa esenzione, i proprietari dovrebbero comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessi il diritto all’esenzione. Visto che in prossimità del pagamento del saldo dell’Imu per l’anno 2023 il decreto attuativo non era stato ancora pubblicato (e lo si attende ancora), il Ministero dell’economia e delle finanze – sollecitato da Confedilizia – con comunicato n. 181 del 12.12.2023 (cfr. Cn gen. 2024) ha chiarito che l’esenzione è valida anche senza il decreto, che riguarda solo “il modello dichiarativo” e ha segnalato che i contribuenti che hanno fruito dell’esenzione per l’anno 2023 devono presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 30 giugno.

Lastrico solare e spese per le ringhiere

Una questione in relazione alla quale sorgono spesso discussioni in ambito condominiale, e sulla quale pertanto è il caso di soffermarsi, riguarda le spese di spettanza del condomino che abbia l’uso esclusivo del lastrico solare, e ciò, in particolare, allorché tali spese concernano elementi che non svolgano funzione di copertura dell’edificio come le ringhiere: in tal caso, infatti si pone l’interrogativo se vadano comunque applicati i criteri di riparto di cui all’art. 1126 cod. civ. Precisato preliminarmente che per lastrico solare è da intendersi la superficie piana orizzontale di copertura dell’edificio (e che, a mente dell’art. 1126 cod. civ. – norma non toccata dalla legge di riforma – le relative riparazioni sono da porsi a carico dei condòmini ai quali detto lastrico serva da copertura, in proporzione dei due terzi, ed a carico del titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo nella misura del terzo residuo), occorre tener presente, con riguardo al tema di interesse, che secondo la giurisprudenza sono da ritenersi “a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura”, mentre “tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti”, in base alla proporzione di cui al citato art. 1126 cod. civ. (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 2726 del 25.2.2002). Venendo al caso che ci occupa, deriva, da quanto precede, che spese collegate ad elementi non finalizzati alla copertura dell’edificio, quali, le ringhiere, non possano che gravare unicamente in capo al condomino che abbia l’uso esclusivo del lastrico. Ciò sempreché – ben inteso – un regolamento di origine contrattuale non preveda diversamente in punto.

Mancata restituzione delle chiavi al locatore: il conduttore va condannato al risarcimento per l’occupazione sine titulo ed al rimborso per le utenze?

Al protrarsi della locazione d’immobile adibito ad uso di appartamento senza restituire le chiavi al proprietario consegue per il conduttore convenuto in giudizio la condanna al pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo, oltre al rimborso delle spese concernenti le utenze di cui ha eventualmente fruito (cfr. in questo senso Tribunale Roma sez. VI, 28/02/ 2018, n. 4411).

È legittimo deliberare il divieto di stendere sulla terrazza comune adibita a sola copertura?

È invalida la delibera assembleare che faccia divieto di accedere alla terrazza comune – destinata esclusivamente a copertura – per stendere i panni in quanto tale diritto si fonda sul principio di cui all’art. 1102 c.c. in virtù del quale ognuno può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione (cfr. in punto Tribunale Milano, 14/01/1991).

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