La rubrica della sezione messinese. Dalla proprietà in Costituzione ad altri temi legati al condominio e alla locazione
La rubrica di Confedilizia Messina
La proprietà in Costituzione: cenni preliminari per orientarsi
Quando, nel 1946, i nostri Costituenti si sedettero attorno al tavolo per decidere che cosa fare della “proprietà”, il clima non era affatto sereno. Il Paese usciva distrutto dalla guerra, le ideologie si fronteggiavano senza troppi complimenti e il tema toccava un nervo scoperto: quanto può essere “mia” una cosa in una Repubblica che deve pensare alle esigenze di tutti? La Commissione dei 75, incaricata di preparare una bozza, scelse all’inizio una via molto prudente: la proprietà privata veniva riconosciuta, sì, ma attraverso la lente della funzione sociale, quasi come se fosse un diritto da maneggiare con cautela, per evitare derive individualiste. Si parlava di limiti, di pianificazione, di espropriazione: il tutto con forte accento sulla dimensione collettiva. Una proprietà “educata”, insomma. Poi arrivò l’Aula. E, come spesso accade, l’Aula cambiò le carte in tavola. Nelle sedute turbolente del maggio 1947 (tra cui quella del 13 maggio, lunga e densissima), i Costituenti si accorsero che l’equilibrio non era affatto scontato. C’era chi temeva che un articolo troppo rigido facesse deragliare la ricostruzione economica; chi, al contrario, guardava con sospetto alla proprietà privata come possibile strumento di diseguaglianza. Nel mezzo, una domanda fondamentale: come conciliare libertà e responsabilità sociale? Fu in quel momento che emersero figure come Einaudi e Corbino, custodi di una visione liberale, pronte a ricordare che la proprietà non è un peccato originale ma un diritto da garantire, perché senza sicurezza economica non c’è libertà personale. Dall’altra parte, esponenti della sinistra insistevano sul pericolo di lasciare troppo spazio a forze economiche che nella storia avevano mostrato di non essere sempre “altruistiche”. Il compromesso, come spesso nella nostra Costituzione, nacque proprio da questa tensione dialettica. Di scena in scena, parola dopo parola, vennero inseriti alcuni pilastri che ancora oggi definiscono la nostra idea di proprietà: 1. La proprietà è pubblica o privata. Una frase semplice, ma che restituisce dignità alla proprietà privata, senza demonizzarla. 2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Un riconoscimento forte, che le prime bozze non esprimevano con la stessa chiarezza. 3. La proprietà rimane un diritto pienamente riconosciuto, ma si esercita dentro la comunità. La “funzione sociale” non la limita rigidamente, perché libertà e interesse generale possano convivere. 4. L’espropriazione è possibile solo per interesse generale e con indennizzo. Il famoso “salvo indennizzo” che i liberali difesero con energia, come baluardo contro gli arbitri dello Stato. Così, tra sospetti reciproci, paure ideologiche e un sorprendente spirito costruttivo, nacque l’attuale articolo 42 della Costituzione. Non un manifesto politico, ma un delicato ingranaggio di equilibri: la proprietà c’è, è protetta; lo Stato interviene, ma non comanda; la persona è libera, ma non sola. Questo è uno dei tanti esempi della nostra Costituzione: cucita punto per punto, sempre un po’ larga e un po’ stretta, ma capace di durare perché frutto di un compromesso serio. Link agli atti dell’Assemblea costituente nel quale si è dibattuto dell’articolo in questione: https://documenti.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed123/sed123.pdf
Locazione ad uso non abitativo: che valore ha il patto con il quale le parti hanno concordato occultamente un canone superiore a quello dichiarato?
Nei contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo, il patto con il quale le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato è nullo, anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale del rapporto; tale nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, e ciò a prescindere dall’avvenuta o meno registrazione del contratto di cui trattasi.
Intonaci pericolanti, chi paga le spese di bonifica?
I costi necessari per la bonifica e messa in sicurezza di manufatti condominiali pericolanti come intonaci, cemento, frontalini e cornicioni devono essere sostenuti dall’intero condominio e dunque ripartiti secondo i millesimi di proprietà al di là della loro collocazione. (da Confedilizia Notizie)
