Detrazioni fiscali per gli inquilini nella dichiarazione dei redditi 2009

Detrazioni fiscali per gli inquilini nella dichiarazione dei redditi 2009

Redazione

Detrazioni fiscali per gli inquilini nella dichiarazione dei redditi 2009

mercoledì 11 Marzo 2009 - 13:36

Nell’imminente avvio dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2009, la Sicet Cisl ricorda le agevolazioni fiscali, che possono essere fatte valere dagli inquilini nelle varie tipologie dell’affitto. Complessivamente tutti i conduttori, con redditi inferiori a euro 30.987,41 che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n° 431, hanno diritto a delle detrazioni. Le stesse sono usufruibili anche nel caso di contratti fatti precedentemente all’entrata in vigore della riforma delle locazioni e che si siano, sulla base della stessa, rinnovati tacitamente.

Gli importi delle detrazioni variano, sia sulla base della tipologia contrattuale, (libero o concordato) e sia rispetto al reddito. Anche per i giovani tra i 20 e i 30 anni, per gli studenti universitari fuori sede e i lavoratori che trasferiscono la residenza vi sono agevolazioni nella forma delle detrazioni per la locazione. I soggetti fiscali incapienti, che non pagano irpef o la corrispondono in misura inferiore all’importo della detrazione spettante, possono ottenere i medesimi importi, previsti dalle rispettive agevolazioni, nella forma del rimborso, tramite il sostituto d’imposta o con la dichiarazione dei redditi. Per il riassunto delle varie tipologie e condizioni vi rimandiamo al prospetto allegato.

Ci preme sottolineare alcune condizioni generali per le agevolazioni. L’abitazione oggetto della detrazione deve essere quella principale del conduttore, definita quale dimora abituale dello stesso e dei familiari e il contratto di locazione deve essere registrato. Nel caso in cui l’inquilino rientrasse nella possibilità di più detrazioni, è vietata la cumulabilità delle stesse e il contribuente dovrà scegliere quella più favorevole. In particolare su questo vi segnaliamo che le detrazioni fiscali sulle locazioni non sono cumulabili con il contributo per l’affitto, come previsto dall’art. 10, comma 2 della legge 431/98 e dal parere dell’Agenzia delle Entrate.

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