Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica della sezione messinese
La rubrica della sezione messinese di Confedilizia
Imu e immobili inagibili
Con l’ordinanza n. 8280 del 29.3.2025, la Corte di Cassazione si occupa della riduzione Imu al 50% per gli immobili inagibili, nella formulazione dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011 (sostanzialmente invariata nell’attuale formulazione dell’art. 1, l. n. 160/2019), pronunciando il seguente principio di diritto: “In tema di IMU, la riduzione d’imposta prevista dall’art. 13, comma 3, lett. b,) d.lgs. n. 201/2011(…) va riconosciuta ‘anche in assenza di richiesta del contribuente’ quando lo stato di inagibilità del bene sia noto al Comune, nel senso di una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta; la prova di tale conoscenza da parte dell’ente impositore è a carico del contribuente che invoca il beneficio”.
Imu e costituzione del diritto di abitazione
Con l’ordinanza n. 4329 del 19.2.2025, la Corte di Cassazione ha pronunciato, “anche al fine di consolidare l’orientamento formatosi in materia”, il seguente principio di diritto: “In tema di Imu, la costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato o su una porzione di fabbricato, mediante scrittura privata registrata (quindi, avente data certa), ma non autenticata né trascritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al Comune in epoca antecedente all’annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall’obbligazione di pagamento dell’imposta, divenendone unico soggetto passivo l’habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23”.
Nullità del contratto: il conduttore può chiedere il rimborso dei canoni, ma il locatore può contestare l’arricchimento senza causa?
In caso di nullità del contratto di locazione per difetto di forma scritta e di registrazione, il conduttore ha di certo diritto alla restituzione dei canoni versati (art. 2033 c.c.); tuttavia, il locatore, considerato che comunque il godimento del bene vi è stato, può senza alcun dubbio eccepire l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Il parametro per la quantificazione deve essere la diminuzione patrimoniale effettivamente subita (dal locatore) che non può dunque automaticamente coincidere coi canoni incassati (Cassazione civile, sez. III, 16/12/2024, n. 32696).
Delegato che in assemblea non segue le istruzioni, quale effetto?
L’art. 67 disp. att. c.c. attribuisce ad ogni condomino la facoltà di delegare ad altri la propria rappresentanza in assemblea. Nei rapporti interni tra rappresentante intervenuto in assemblea e condomino rappresentato operano le regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il delegante che si ritenga falsamente rappresentato è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, la carenza di potere di rappresentanza o l’infedeltà alle istruzioni impartite e non anche gli altri condòmini, che restano estranei al rapporto e per i quali la manifestazione di volontà del delegato è valida. Tanto premesso, il non seguire le istruzioni da parte del delegante non ha effetti nei confronti del condominio, potrà configurare solo un’eventuale responsabilità del mandatario verso il mandante.(da Confedilizia Notizie)—
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