Scoprì online un vaso del II secolo a.C., e lo fece recuperare ma non ebbe alcuna ricompensa. Una decisione del Cgars dà ragione a un ingegnere di Enna
SICILIA – Nel 2009 l’ingegnere, e presidente di SiciliAntica a Enna, Giuseppe Rosario Biondi scoprì su eBay la vendita di una “lekanis centuripina”. Un vaso del II secolo a.C., portato fuori dall’Italia illegalmente. E segnalò il ritrovamento ai carabinieri, fornendo immagini e link dell’asta. Dopo una rogatoria internazionale, il vaso fu assegnato al museo archeologico regionale di Centuripe. Nel 2017, l’ingegnere richiese il premio di rinvenimento, previsto dal codice dei beni culturali, ma la Soprintendenza e l’assessorato ai Beni culturali della Regione siciliana glielo negarono. Una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cgars), però, stabilisce che aveva diritto al premio. Ed lo estende anche a chi, pur non avendo un contatto fisico con l’oggetto, ne permette il recupero grazie a una segnalazione nell’ambito dei canali digitali (fonte Ansa).
La decisione dei magistrati con relatore Di Betta
La decisione a Palermo, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2025 e pubblicata il 9 luglio, ha visto l’intervento dei del presidente Ermanno de Francisco, presidente, e dei Michele Pizzi, Anna Bottiglieri,
Antonino Lo Presti e Sebastiano Di Betta. Quest’ultimo magistrato è il relatore della sentenza.
“L’ingegnere Biondi ha agito a favore dell’interesse generale”
Così si sono espressi i magistrati: “Il signor Biondi, pur non rivestendo alcun ruolo istituzionale, né essendo titolare di rapporti convenzionali con l’amministrazione, ha agito nella veste di privato cittadino animato da senso civico, documentando in modo puntuale l’esistenza di un bene archeologico in vendita sul mercato digitale e fornendo indicazioni decisive per la sua identificazione e localizzazione. La sua segnalazione non si è limitata a un’annotazione occasionale: essa è stata accompagnata da un approfondimento critico, da un confronto iconografico con manufatti analoghi, da riferimenti stilistici e da una successiva interlocuzione personale con le autorità preposte. In tal senso, l’apporto del signor Biondi si è distinto per accuratezza, autorevolezza e continuità, collocandosi ben oltre una generica comunicazione di sospetto (che, ove tale, sarebbe rimasta certamente al di sotto della soglia di rilevanza ai fini premiali). Non può quindi condividersi l’argomento dell’amministrazioni ricorrenti secondo cui l’azione del signor Biondi sarebbe riconducibile a un ruolo istituzionale o professionale. Al contrario, si è in presenza di una condotta personale e spontanea, libera da vincoli di servizio, e perciò meritevole di riconoscimento. Essa si inserisce appieno nella logica della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Carta costituzionale che valorizza l’iniziativa individuale a favore dell’interesse generale. La posizione dell’appellato assume rilievo esemplare nell’ottica della tutela collaborativa del patrimonio culturale: il suo agire ha rappresentato l’innesco causale del recupero di un bene di eccezionale pregio, finito altrimenti disperso nel circuito collezionistico internazionale privato”.
