L'IA in Italia, tra norme innovative e ritardo tecnologico

L’IA in Italia, tra norme innovative e ritardo tecnologico

Alessandra Serio

L’IA in Italia, tra norme innovative e ritardo tecnologico

domenica 01 Marzo 2026 - 07:22

Una nuova rubrica per osservare come l'intelligenza artificiale cambia le nostre vite in Italia. Si parte dal rapporto tra IA e giustizia

L’Intelligenza artificiale affascina e spaventa, promette una nuova rivoluzione sociale e post industriale i cui sviluppi ed effetti sono difficilmente prevedibili. L’attenzione è tanta ma i più sembriamo impreparati ad affrontare una rivoluzione che, come tale, va governata. Ecco perché apriamo con questa rubrica una finestra sull’argomento, nel periodo in cui le professioni affrontano il periodo di transizione disposto dalla recente legge sull’intelligenza artificiale. Partiamo quindi con una breve panoramica sul riferimento normativo, per poi approfondire, con interlocutori di livello, l’impatto dell’IA in uno dei settori tra i più delicati come quello della giustizia. Successivamente saranno aperte altre finestre per dialogare con ulteriori osservatori privilegiati legati ai diversi settori professionali, imprenditoriali e sociali, per definire una panoramica il più possibile ampia sul tema, anche dal punto di vista etico e deontologico.

L’AI Act è legge anche in Italia

 Con l’approvazione della Legge n. 132 del 23 settembre 2025 l’Italia dà applicazione all’AI Act (Regolamento UE 1689/2024) e l’uso dell’intelligenza artificiale entra nelle pubbliche amministrazioni e nel mondo delle libere professioni.

In conformità ai principi acquisiti nel nostro ordinamento, anche in relazione all’interazione con le norme europee, la legge 132/2025 ai primi articoli esplicita la necessità di tutelare i diritti delle persone e delle libertà democratiche ponendo l’esigenza di bilanciamento tra questi e l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, consentiti in ossequio ai principi della trasparenza, proporzionalità e sicurezza, richiedendo garanzie di vigilanza umana sulla corretta applicazione.

I paletti europei

La legge conserva in capo all’attore umano la responsabilità dei processi.“ I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano”, recita l’art 3.

Dai personali e big data, un difficile compromesso

In ossequio a quanto già posto con l’AI Act, la legge richiama esplicitamente il Regolamento UE 679/2016 il d.lgs. 196/2003 in tema di protezione dei dati personali ed esplicita inoltre il diritto all’opposizione al trattamento esclusivamente automatizzato dei dati personali.

Tra le innovazioni più significative, da segnalare l’inasprimento delle pene per chi commette reati “per mezzo dell’intelligenza artificiale”, l’istituzione dell’Osservatorio per l’introduzione dell’IA nel mondo professionale.

Il deepfake

Infine il reato di deepfake, con l’introduzione dell’articolo 612 quater del codice penale su “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. Il testo recita: “Chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. L’uso dell’intelligenza artificiale viene considerata una aggravante specifica; il reato è procedibile a querela, d’ufficio per le persone non pienamente capaci o per i personaggi pubblici.

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