Anche in appello confermato il no al ricorso dei candidati battuti da Di Blasi
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha messo la parola fine alla vicenda elettorale che per un anno ha tenuto sospeso l’esito delle votazioni comunali a Librizzi, confermandone la piena legittimità e l’esito che ha confermato sindaco l’avvocato Renato Di Blasi.
A ricorrere al TAR era stato il candidato Nunzio Scaglione e un gruppo di sostenitori della lista collegata all’altro candidato Francesco Tricoli, risultato incandidabile. I ricorrenti avevano chiesto al Giudice amministrativo l’annullamento delle votazioni e la ripetizione delle stesse.
Il TAR aveva rigettato il ricorso, accogliendo la tesi difensiva del Comune di Librizzi, assistito dall’avvocato Mariella Sciammetta, fondata sulla interpretazione della legge elettorale vigente in Sicilia che, a differenza della normativa nazionale, prevede l’effetto trascinamento della lista nei confronti del Sindaco e non viceversa.
Il Giudice dell’appello ha confermato la prima sentenza, ribadendo l’infondatezza della domanda di annullamento in toto delle elezioni per il caso in cui il candidato sindaco eletto come consigliere comunale fosse risultato in candidabile, mancando una norma in tal senso e in considerazione del fatto che le cause di scioglimento del Consiglio comunale sono soggette a principi di tassatività e tipicità.
E’ stato poi ribadito il principio del preminente interesse al mantenimento della stabilità degli organi elettivi, nel rispetto della volontà degli elettori, nonché alla conservazione dell’efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall’elezione della persona incandidabile.
Il comune di Librizzi, dunque, legittimamente dopo aver preso atto della incandidabilità di Tricoli, lo ha dichiaro decaduto dalla carica di consigliere comunale ed ha proceduto alla surroga.
La sentenza chiude un capitolo che ha fatto molto discutere nel piccolo centro nebroideo e lascia il primo cittadino Di Blasi, la Giunta da lui nominata e i consiglieri eletti nelle condizioni di proseguire l’attività amministrativa già intrapresa.
