Messina, sentenza su caso medici ex specializzandi: Presidenza Consiglio dovrà pagare

Messina, sentenza su caso medici ex specializzandi: Presidenza Consiglio dovrà pagare

Alessandra Serio

Messina, sentenza su caso medici ex specializzandi: Presidenza Consiglio dovrà pagare

Tag:

giovedì 18 Maggio 2023 - 08:00

Il caso di un medico messinese specializzato dopo il '91. La vittoria dell'avvocato Delia

MESSINA – C’era attesa per la decisione della Corte d’Appello di Messina, chiamata a pronunciarsi su un caso relativo alla “vertenza” dei medici ex specializzandi. Con sentenza del 12 maggio 2023, accogliendo le tesi dell’avvocato Santi Delia, la Corte ha rigettato l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ora dovrà pagare la remunerazione prevista per i laureati in medicina iscrittisi alle Scuole di Specializzazione a partire dall’anno accademico 1991/1992. La Presidenza si opponeva appunto all’erogazione.

La questione dei medici ex specializzandi, ancora ad oggi, a distanza di anni e nonostante siano migliaia i provvedimenti giudiziali, continua ad impegnare i tribunali di tutta Italia su situazioni ancora specifiche e peculiari. Nel caso messinese il medico aveva chiesto al Tribunale di Messina l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni, nascenti dal credito vantato nei confronti dello Stato italiano in virtù della diretta attuazione della direttiva 82/76/CEE e la condanna del Ministero al risarcimento in via equitativa.

Il Tribunale era stata ritenuto fondata la domanda risarcitoria spiegata perché “il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Ne consegue che, essendo lo Stato italiano l’unico responsabile di detto inadempimento e, dunque, l’esclusivo legittimato passivo in senso sostanziale, non è configurabile una responsabilità, neppure solidale, delle Università presso le quali la specializzazione venne acquisita…”.

L’amministrazione ha fatto però appello ed è intervenuto il giudice di secondo grado. Ma ha perso. Non si tratta di un caso isolato: sono molti i medici che si sono trovati, anche per mero errore, ad intraprendere diversi percorsi giurisdizionali al fine di ottenere il risarcimento dovutogli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007